Ammortizzatori sociali
Indennità ordinaria di disoccupazione
L'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione prevede una tutela per tutti i lavoratori dipendenti che, non avendo la garanzia della stabilità d’impiego, possono, rimanere privi di lavoro con la perdita della relativa retribuzione.
Il diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, e con requisiti ridotti è riconosciuta solo in caso di licenziamento. Spetta a chi si dimette volontariamente solo quando le dimissioni avvengono durante il periodo di gravidanza o nel primo anno di vita del figlio o derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, mobbing ecc..).
L’indennità ordinaria di disoccupazione, spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori o dal datore di lavoro.
La domanda di disoccupazione va presentata entro il 68° giorno successivo alla data di sospensione o di licenziamento.
E' indispensabile presentare contestualmente al centro per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità.
L’indennità decorre dall’8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi sette giorni o dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.
Soggetti aventi diritto
Tutte le persone che prestino lavoro retribuito dipendente, senza garanzia di stabilità di impiego,con esclusione:
del personale pubblico di ruolo;
di lavoratori autonomi;
di lavoratori dipendenti con la qualifica di apprendista;
di lavoratori autonomi;
di lavoratori parasubordinati;
dei soci lavoratori di cooperative la cui retribuzione è costituita solo dalla partecipazione degli utili;
degli artisti iscritti al gruppo A del fondo ENPALS.
Per gli anni 2009/2010 è stato firmato un accordo con la regione Lombardia che permette agli apprendisti , ai lavoratori del commercio, delle cooperative… di usufruire degli ammortizzatori sociali.
Durata
8 mesi per i lavoratori con età inferiore a 50 anni;
12 mesi per i lavoratori con età superiore a 50 anni.
Misura
La misura dell’indennità è pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, per il 7° e 8° mesi al 50% e per i successivi è al 40%.
Requisiti per il diritto sono:
52 settimane di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione;
2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
Con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 2008, la rivalutazione degli importi massimi dei trattamenti è determinata nella misura del 100% dell’aumento dell’indice ISTAT derivante dall’aumento dei prezzi al consumo.




