Assegno al nucleo familiare
L’assegno al nucleo familiare (L.153/88) spetta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati con trattamenti liquidati nel fondo lavoratori dipendenti.
Per i lavoratori l’assegno al nucleo familiare va richiesto al datore di lavoro e viene corrisposto mensilmente in busta paga. I pensionati devono richiedere il trattamento all’Inps. Entrambe le categorie di cui sopra possono avvalersi della capacità e dell’esperienza dell’Inca-Cgil per assicurarsi che la domanda sia compilata in maniera corretta e che l’ammontare sia quello dovuto.
Condizione fondamentale per la percezione dell’assegno al nucleo familiare è che il reddito familiare complessivo derivi per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o assimilati. Se nell’anno precedente il nucleo non ha percepito alcun reddito l’assegno viene comunque erogato. Se, invece, il nucleo ha posseduto esclusivamente redditi di natura diversa dal lavoro dipendente, per quanto di modesta entità(ad esempio la casa di abitazione), l’assegno non spetta.
L’importo dell’assegno varia a seconda della composizione del nucleo familiare e del reddito, secondo le apposite tabelle emanate annualmente dall’INPS.
vedi le tabelle