Lavoratori domestici
Sono lavoratori domestici coloro che prestano la loro opera esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (tuttofare, camerieri, cuochi, bambinaie, governanti, assistenti familiari o badanti ecc.), anche presso le comunità religiose (conventi, seminari), le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.
Lavoratori italiani o dell’Unione europea
Il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore domestico, dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.).Il lavoratore può essere assunto anche se non è iscritto nelle liste del collocamento.Per i lavoratori neocomunitari - inclusi i cittadini rumeni e bulgari entrati a far parte dell'U.E. dal 1° gennaio 2007 - con i quali il datore di lavoro vuole instaurare un rapporto di lavoro domestico, si attuano le disposizioni in merito al libero ingresso al mercato del lavoro italiano, pertanto non è più richiesto il nulla osta al lavoro, sia ai fini dell'iscrizione all'Inps per la copertura previdenziale e assistenziale, sia ai fini della richiesta della carta di soggiorno presso la Questura.Per le denunce di rapporto di lavoro domestico dei cittadini appartenenti all'U.E. sono, quindi, sufficienti un documento valido e il codice fiscale, da richiedere all'Agenzia delle Entrate, senza necessità di ottenere preventivamente il nulla osta al lavoro.
I cittadini dell’Unione europea hanno diritto a circolare e soggiornare liberamente nel territorio nazionale e possono svolgere ogni tipo di attività, sia autonoma che subordinata, alle stesse condizioni dei cittadini italiani.Pertanto, il datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), stagionale o domestico con un lavoratore comunitario (anche proveniente da uno dei Paesi di nuova adesione all’U.E.) deve seguire gli ordinari adempimenti previsti per l’assunzione di un cittadino italiano.Comunicazione al Centro per l'Impiego Il datore di lavoro deve comunicare al Centro per l'impiego della provincia in cui si svolge l'attività lavorativa l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro - nonché eventuali variazioni o cessazioni del rapporto stesso - entro il giorno precedente (anche se festivo).Tale comunicazione, a partire dall'11 gennaio 2008, va fatta esclusivamente per via telematica collegandosi al sito www.lavoro.gov.it/co, accreditandosi al Servizio informatico della propria Regione e compilando il modulo 'Unificato Lav'.Si tratta di una comunicazione 'unificata', nel senso che sarà lo stesso Centro per l'Impiego a trasmettere la comunicazione di assunzione all'Inps e all'Inail. N.B. E' importante conservare la ricevuta 'elettronica' che attesta la data certa di invio della domanda. I documenti che il cittadino comunitario deve avere per poter essere assunto sono:
passaporto o carta di identità valida per l'espatrio rilasciata dallo Stato membro;
codice fiscale (nel caso in cui il cittadino UE non ne sia in possesso, lo può richiedere personalmente all'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate esibendo il proprio documento di identità).
Lavoratori extracomunitari
Va distinto il caso in cui il lavoratore si trovi già sul territorio italiano, con regolare permesso di soggiorno, da quello in cui lo stesso si trovi ancora nel suo paese. Se il lavoratore si trova in Italia, l'assunzione avviene con le modalità previste per i lavoratori domestici italiani e comunitari.
Straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro Il datore di lavoro che vuole assumere uno straniero già residente in Italia e in possesso di un permesso di soggiorno che gli consente di svolgere un'attività di tipo subordinato (permesso per lavoro subordinato non stagionale, per lavoro autonomo o per motivi familiari), deve stipulare con questo un contratto di soggiorno per lavoro, che è indispensabile ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno ed è obbligatorio dal 25 febbraio 2005 (giorno di entrata in vigore del D.P.R. n. 334/04); . Procedura per la stipula del contratto di soggiorno
Il datore di lavoro e il lavoratore straniero devono compilare e sottoscrivere direttamente e autonomamente, senza recarsi, cioè, allo Sportello unico per l'immigrazione, il Modulo Q, scaricabile dai siti www.lavoro.gov.it, www.interno.it o dal sito dello Sportello Unico della Prefettura competente. N.B. Il Modulo Q: va compilato nel caso di ogni nuovo rapporto di lavoro instaurato a partire dal 25 febbraio 2005.
Il datore di lavoro deve inviare – tramite raccomandata A.R. - allo Sportello Unico per l'immigrazione o, nel caso in cui questo non sia ancora operativo, alla Prefettura competente il Modulo Q così compilato, allegando la copia di un proprio documento d'identità.
Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore straniero una copia del contratto di soggiorno e della ricevuta postale di ritorno, timbrata dallo Sportello Unico. Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero dovrà esibire in Questura la copia del contratto di soggiorno.
Straniero non titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per un motivo diverso dal lavoro, può svolgere attività di lavoro subordinato, previa conversione del permesso di soggiorno; nel caso di permesso per motivi familiari e per motivi umanitari la conversione non è necessaria. La richiesta di conversione deve essere effettuata presso la Questura competente per territorio, nell'ambito delle quote previste dal decreto flussi annuale.
Procedura per l'assunzione di lavoratori extracomunitari (prevista dal Decreto Flussi 2007) Il datore di lavoro italiano o straniero, regolarmente soggiornante in Italia, che intenda instaurare un rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), stagionale o domestico , con uno straniero extracomunitario residente all'estero, deve inviare la domanda di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l'immigrazione della provincia di residenza ( ovvero quella in cui ha sede legale l'impresa, o quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa), nell'ambito delle quote previste dal Decreto flussi. La domanda può essere inviata esclusivamente via Internet.Come inviare la domanda
a) L’utente deve collegarsi al sito www.interno.it e registrarsi all’interno di una ‘sezione dedicata’, inserendo nome, cognome, data di nascita, un indirizzo di posta elettronica e una password di accesso.
b) Riceve una e-mail di conferma e di perfezionamento della registrazione all’indirizzo di posta elettronica da lui indicato.
c) L’utente deve scegliere, da un apposito elenco, la domanda che vuole presentare ed inserire i dati anagrafici propri, del lavoratore e il luogo d’impiego. La procedura genera un modulo che l’utente deve salvare sul proprio computer, per poi compilarlo, anche in momenti successivi, senza dover rimanere connesso ad internet.N.B. E’ possibile richiedere anche ulteriori moduli per altre domande, fino ad un massimo di cinque.
d) Per compilare il modulo così salvato, occorre scaricare un apposito programma seguendo le istruzioni contenute nel sito.
e) Terminata la compilazione di tutti i campi richiesti, la domanda è pronta per l’invio.
Quando inviare la domanda La domanda deve essere inviata per via telematica nelle date indicate dal decreto flussi.
Per ogni domanda inviata, l’utente riceve una e-mail di conferma contenente, oltre ai riferimenti per identificarla, anche la data e l’ora dell’ invio. Le graduatorie verranno stilate in base all’ordine cronologico di spedizione.
La domanda di nulla osta al lavoro può essere:
nominativa: nel caso in cui il datore di lavoro abbia una conoscenza diretta dello straniero da assumere;
numerica: il datore di lavoro non ha una conoscenza diretta dello straniero da assumere e può presentare richiesta di nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle apposite liste, tenute presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.
Nella domanda il datore di lavoro deve:
garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore;
dimostrare di possedere un reddito annuo - anche derivante dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi - di importo almeno il doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annua dovuta al lavoratore da assumere maggiorata dei contributi da versare. Attenzione: il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero in qualità di badante perché affetto da patologie o gravi handicap che ne limitano l'autosufficienza, non ha l'obbligo dell'autocertificazione relativa alla sua capacità economica;
assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato;
impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
NOVITÀ
Nella domanda il datore di lavoro non deve più dichiarare la retribuzione mensile lorda destinata al lavoratore, in quanto si impegna, comunque, ad erogare una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo.E’, pertanto, la Direzione provinciale del lavoro a fissare la retribuzione minima sulla base dei contratti collettivi e, al momento della firma del contratto di soggiorno, il datore può confermare la retribuzione così determinata, oppure offrirne una superiore. In quest’ultimo caso, è lo Sportello Unico che provvede all’opportuna modifica del contratto di soggiorno.
Trattandosi di una domanda in formato elettronico, non vi può essere apposta la marca da bollo. Il pagamento della marca avviene telematicamente presso i rivenditori autorizzati e sulla domanda, nel campo dedicato, l’utente deve digitare il codice identificativo della marca stessa.
Procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro
La domanda, inviata allo Sportello unico, viene contestualmente resa disponibile anche alla Direzione Provinciale del Lavoro, alla Questura e al centro per l'impiego competenti;
lo Sportello Unico richiede all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non sia stato indicato nella domanda alcun codice fiscale, l’attribuzione di un codice numerico provvisorio;
lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro per la consegna del nullaosta - che ha una validità di 6 mesi - e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, predisposto dallo stesso Sportello. In questa occasione, inoltre, il datore di lavoro deve esibire la documentazione relativa al reddito e la ricevuta dell’avvenuta richiesta del certificato di idoneità di alloggio (rilasciato dal Comune o dalla ASL competenti per territorio);
lo Sportello Unico trasmette per via telematica il nulla osta e la proposta di contratto di soggiorno alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero, la quale rilascia allo straniero il visto d’ingresso, da lui precedentemente richiesto.N.B. Il visto d’ingresso deve essere richiesto entro 6 mesi dalla data di rilascio del nulla osta al lavoro;
entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero deve presentarsi, su appuntamento, presso lo Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno per lavoro e fare richiesta di permesso di soggiorno.N.B. Il lavoratore, una volta compilato il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, deve recarsi presso un ufficio postale per la spedizione. L’ufficio postale gli rilascia una ricevuta che dovrà essere conservata.
In questa fase, inoltre, lo Sportello unico richiede all'Agenzia delle Entrate la conversione del codice fiscale provvisorio, precedentemente attribuito, in codice fiscale alfanumerico definitivo, oppure la 'verifica' del codice fiscale nel caso in cui sia stato indicato dallo straniero sulla domanda di nulla osta o venga dichiarato allo Sportello al momento della richiesta del permesso di soggiorno.
In ogni caso lo Sportello rilascia al cittadino straniero un certificato di attribuzione del codice fiscale.
La Questura, infine, provvede a convocare il lavoratore straniero, (per telefono o per posta ordinaria), per la consegna del permesso di soggiorno.
Delega per il ritiro del nulla osta Se il datore di lavoro, per motivi di salute, non può recarsi allo Sportello Unico per ritirare il nulla osta al lavoro e firmare il contratto di soggiorno, può delegare il coniuge, i figli o altro parente in linea retta o collaterale fino al 3° grado.Il delegato deve esibire un proprio documento di riconoscimento e presentare al funzionario dello Sportello Unico una dichiarazione contenente l’esatta indicazione del motivo dell’ impedimento. E' importante sapere che...Il datore di lavoro deve comunicare all’Inail, all’Inps e al Centro per l’impiego della provincia in cui si svolge l’attività lavorativa l’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro - nonché eventuali variazioni o cessazioni del rapporto stesso – entro il giorno precedente (anche se festivo). Tale comunicazione, a partire dall’11 gennaio 2008, va fatta esclusivamente per via telematica collegandosi al sito www.lavoro.gov.it/co, accreditandosi al Servizio informatico della propria Regione e compilando il modulo ‘Unificato Lav’.
Entro il 30 settembre il recente decreto anticrisi del 1/7/2009 consente la regolarizzazione di colf e badanti mediante il pagamento di 500 euro utilizzando l'apposito modello F24, reperibile presso gli sportelli bancari o postali e sui siti dell'Agenzia delle Entrate, del ministero del Lavoro, dell'Interno e dell'Inps. Potranno avvalersi della procedura i datori di lavoro che al 30 giugno 2009 hanno impiegato irregolarmente da almeno 3 mesi lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari. Per i lavoratori italiani o comunitari la domanda va presentata all'Inps, mentre per quelli extracomunitari dovrà essere presentata on line attraverso il sito del ministero dell'Interno (www.interno.it). Non ci sono graduatorie a tempo né quote d'ingresso, quindi le domande presentate il 30 settembre avranno le stesse possibilità di ammissione di quelle presentate il primo di settembre; la compilazione e l'invio del modulo on line sono completamente gratuiti. Potrà essere fatta richiesta per un numero massimo di tre lavoratori (una colf e due badanti). I datori di lavoro delle colf dovranno avere un reddito non inferiore a 20.000 euro l'anno nel caso di famiglia composta da un solo soggetto che percepisce reddito o 25.000 euro per i nuclei familiari con più soggetti che percepiscono reddito. Per le badanti è necessaria una certificazione sanitaria che attesti la non autosufficienza della persona da accudire. Dall'1 ottobre, lo Sportello unico per l'immigrazione riceverà le domande per colf e badanti extracomunitarie. Acquisito il parere della questura su eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, il datore di lavoro ed il lavoratore saranno convocati per la verifica delle dichiarazioni rese per via informatica nella domanda di emersione, l'acquisizione delle documentazioni reddituali o sanitarie necessarie, la verifica dell'avvenuto versamento del contributo di 500 euro. Successivamente si procederà alla stipula del contratto di soggiorno attraverso la sottoscrizione dell'apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore.




