Previdenza complementare
| Documenti |
In tutte le nazioni moderne i fondi pensione sono una realtà diffusa e rappresentano un punto rilevante del sistema economico.
Con la riforma pensionistica, anche nel nostro paese si affiancano alla pensione pubblica i fondi pensione di categoria che concorrono ad integrare la prestazione pubblica con una rendita complementare.
I fondi pensione di categoria rappresentano una scelta importante sia per la trasformazione in senso democratico del sistema finanziario sia perché sono regolati da un'uniformità contrattuale di condizioni e trattamenti a favore di tutti i lavoratori appartenenti a diversi settori.
I fondi pensione negoziali, organismi senza fini di lucro, vengono istituiti con l'associazione diretta fra lavoratori e imprese e gli unici beneficiari sono esclusivamente i lavoratori associati (o i loro familiari eredi).
Le caratteristiche fondamentali dei fondi di previdenza complementare sono
l’adesione individuale e volontaria il regime di contribuzione definita: vale a dire, i contributi dovuti al fondo sono predeterminati dalle fonti istitutive
la capitalizzazione individuale: i contributi versati a favore di ciascun lavoratore finiscono in un conto individuale. Detti contributi investiti sui mercati finanziari determinano un rendimento. Le quote versate più i rendimenti ottenuti costituiscono il montante individuale da cui si ricaverà la rendita.
I Destinatari
Possono iscriversi ai fondi pensionistici complementari tutti i lavoratori dipendenti sia privati che pubblici, sempre che i rispettivi contratti di lavoro prevedano la costituzione di un fondo.
Possono inoltre costituire i fondi di previdenza complementare anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti.
Le Prestazioni
Fermo restando che ogni fondo pensionistico complementare ha la possibilità di prevedere nel suo statuto delle variazioni rispetto alle norme generali stabilite dalla legge, le prestazioni più comuni sono:
La rendita (vecchiaia e anzianità) si consegue in presenza dei seguenti requisiti:
• maturazione del diritto di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio (anzianità, vecchiaia);
• almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
È prevista la possibilità di anticipare la prestazione di 5 anni rispetto a quanto previsto dal sistema obbligatorio in caso di cessazione della attività lavorativa con un conseguente periodo di inoccupazione di durata superiore a 48 mesi.
Il lavoratore può chiedere che il 50% del montante individuale maturato gli venga erogato in unica soluzione e il restante 50% in rendita.
Il riscatto della posizione individuale maturata presso il Fondo si può ottenere alle seguenti condizioni:
• quando l'associato, al momento del pensionamento, non abbia maturato il diritto alla rendita;
• nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante individuale risulti di importo inferiore al 50% dell’assegno sociale;
• in caso di invalidità permanente o di disoccupazione superiore a 48 mesi (non però nei 5 anni precedenti il diritto alla pensione obbligatoria);
• si può richiedere il riscatto parziale del 50% della posizione maturata in caso di disoccupazione non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di Mobilità o CIG;
• in caso di decesso dell’iscritto l’intera posizione individuale è riscattata in favore degli eredi, ovvero in favore dei diversi beneficiari designati dall’iscritto, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.
L’ anticipazione del montante individuale maturato può essere richiesta dall'iscritto al fondo per:
• spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche in qualsiasi momento, indipendentemente dagli anni di iscrizione, per un massimo del 75%
• acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli dopo almeno 8 anni di iscrizione per un massimo del 75%
• qualsiasi esigenza dopo almeno 8 anni di iscrizione per un massimo del 30%.
Il lavoratore associato ha la facoltà di reintegrare nella propria posizione l'anticipazione percepita secondo le norme operative interne.
Reversibilità
Nel caso di morte del pensionato gli statuti potranno prevedere che ai beneficiari indicati dal titolare sia consentita la possibilità di riscattare il montante residuo o di ottenere una rendita calcolata in base al montante residuo.
Trasferimento ad altro Fondo
Qualora il lavoratore associato perda i requisiti per la partecipazione al Fondo, può richiedere il trasferimento della posizione individuale ad altro Fondo pensione negoziale cui accede in relazione alla nuova attività.
Dopo due anni di permanenza l’aderente può trasferire l’intera posizione maturata presso una qualsiasi altra Forma di previdenza complementare.
In caso di trasferimento dal Fondo pensione negoziale ad altra forma di previdenza complementare il contributo del datore di lavoro diventa esigibile solo nei limiti e secondo le modalità stabilite da contratti e accordi collettivi, anche aziendali.
Il finanziamento
I fondi negoziali sono finanziati da un contributo a carico del lavoratore, da un contributo a carico del datore di lavoro e dal TFR (trattamento di fine rapporto).
Per i lavoratori di prima occupazione, dopo il 28 aprile '93, è prevista la integrale destinazione ai fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR. Per i lavoratori con prima occupazione antecedente il 29 aprile ’93 non vi è l’obbligo di destinare l’intero TFR maturando, ma soltanto una quota stabilita dalle fonti istitutive, che nella generalità dei casi è fissato nella misura del 2%.
Le agevolazioni fiscali
Sono previste agevolazioni fiscali nelle diverse fasi di vita del Fondo:
• in entrata (contribuzione);
• in uscita (prestazioni).
Il Decreto Legislativo 47/00, entrato in vigore dal 1° gennaio del 2001, ha stabilito che i contributi, versati per la previdenza complementare, sono deducibili entro il limite minore tra il doppio del TFR versato al fondo, il 12% del reddito complessivo e 5.164,27 €.
Dal 1° gennaio 2007 la deducibilità opera entro il solo limite massimo di 5.164,27 €.
Per i nuovi assicurati dal 1.1.2006 è prevista la possibilità a partire dal sesto anno di iscrizione al fondo e fino al 25/mo di usufruire di un maggior plafond di deducibilità.
I rendimenti derivanti dalla gestione finanziaria sono assoggettati ad una imposta sostitutiva pari all’11%.
Le prestazioni erogate dal fondo sotto forma di capitale, così come quelle erogate sotto forma di rendita, sono imponibili al netto delle quote già assoggettate a ritenuta (rendimenti).
Dal 1° gennaio 2007 sulla parte imponibile delle prestazioni erogate (rendita e riscatto), viene operata una ritenuta a titolo di imposta pari al 15%. Detta percentuale è ridotta dello 0,30% per ciascun anno di adesione eccedente il 15° con il limite massimo del 6%.
Solo nella tassazione della anticipazione per la prima casa e per ulteriori esigenze verrà applicata l’aliquota unica del 23%.
La previdenza complementare per i pubblici dipendenti
Il DPCM del 2 marzo 2001, che ha recepito l'accordo quadro tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali, sancendo il passaggio al sistema del TFR anche per i pubblici dipendenti, ha creato le condizioni per l’avvio della previdenza complementare nei comparti del pubblico impiego.
In particolare il decreto prevede, per il personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2000, il passaggio al TFR al momento dell'adesione al Fondo Pensione e il conferimento di una parte del TFR maturando alla previdenza complementare.
Gli assunti dal 1 gennaio 2001, invece, sono già in regime di TFR e in caso di adesione alla previdenza complementare l’intero TFR maturando verrà destinato al fondo pensione.
Finanziamento - le fonti di finanziamento dei Fondi negoziali dei lavoratori pubblici presentano alcune differenze rispetto a quelle previste per i lavoratori del settore privato.
Infatti, oltre alla contribuzione a carico del lavoratore, del datore di lavoro e al TFR vi è un ulteriore fonte di finanziamento, riservata ai lavoratori in regime di TFS che aderiscono al fondo pensione, che consiste in un importo a totale carico del bilancio dello Stato pari all’1,5% della retribuzione utile al TFS.
Gestione finanziaria delle risorse - Altra significativa differenza con i Fondi pensione dei lavoratori del settore privato consiste nella gestione virtuale di una parte del finanziamento.
In particolare la parte delle risorse corrispondenti alla contribuzione versata dal lavoratore e dal datore di lavoro viene conferita al fondo pensione che li impiegherà sui mercati finanziari.
La parte di finanziamento relativa al TFR e al contributo dell’1,5% è, invece, accantonata figurativamente in conti individuali gestiti dall’Inpdap e si rivaluta, in fase transitoria, con rendimento pari alla media di un paniere di fondi e successivamente in base al rendimento del fondo di appartenenza.
Alla cessazione del rapporto lavoro la parte reale verrà unificata con quella virtuale e darà luogo ad un’unica prestazione.
Al momento l’unico fondo pensione complementare operativo per i dipendenti pubblici è quello riservato al personale della scuola: “ESPERO”.
news frontalieri
| Adempimenti inerenti il monitoraggio fiscale per i transfrontalieri |
Con la pubblicazione delle circolare n 45 del 13 settembre 2010, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti inerenti il monitoraggio fiscale, relativo ai lavoratori transfrontalieri. Riteniamo importante fornire una breve sintesi di tale documento, al fine di consentire ai lavoratori interessati, di adempiere correttamente ai propri obblighi fiscali e per riaffermare la disponibilità del CAF CGIL, CAF CISL E CAF UIL, ad assistere, detti lavoratori, in modo appropriato. ESONERO
È stato precisato che l’esonero dall’obbligo di compilazione del quadro RW, previsto dal comma 13 dell’articolo 38, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, che recita: Gli obblighi dichiarativi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano: a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa e'svolta all' estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. è applicabile anche agli adempimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto l’esonero dall’obbligo di compilazione del quadro RW, decorre dal periodo di imposta 2009.
SANATORIA
L’Agenzia delle Entrate, ha inoltre confermato che la presentazione del modello RW, secondo le indicazioni fornite attraverso la circolare 11 del 12 marzo 2010, ha permesso di sanare tutte le irregolarità commesse fino al periodo di imposta 2008. l'esonero dal monitoraggio fiscale non fa venir meno per i frontalieri l'obbligo di dichiarare gli eventuali redditi prodotti da investimenti detenuti all'estero (interessi, cedole, …) che, così come previsto dalla normativa in vigore, sono soggetti a tassazione nel paese di residenza (Italia) e andranno indicati nei relativi quadri reddituali del Modello Unico. L’esenzione dalla compilazione del modello RW permane fino a quando permarrà la condizione di “frontaliere”. E’ quindi evidente che, nel momento dell'interruzione dell'attività lavorativa all'estero, sorgerà nuovamente l'obbligo di monitorare le attività eventualmente ancora detenute oltre frontiera.
Per il Caaf CGIL Alessandra Taddei Per il Caf CISL Vincenzo Vita Per il Caf UIL Catia Ravasio |




