Lavoratori stranieri - comunitari
Il lavoro subordinato
Dopo un regime transitorio di due anni, durante il quale i lavoratori provenienti dai suddetti Paesi sono stati soggetti ad alcune limitazioni, il Governo italiano ha deciso di rinunciare a tale regime, acconsentendo la libera circolazione dei lavoratori subordinati neocomunitari.
Ne consegue che i cittadini neocomunitari, che intendono esercitare in Italia un'attività di lavoro subordinato, non devono richiedere il visto d'ingresso né il nulla osta al lavoro.
Il lavoro autonomo
I cittadini neocomunitari che intendono svolgere in Italia un'attività autonoma, continuano a godere, come durante il regime di transizione, della libera circolazione e non è prevista nessuna limitazione numerica.
DAL 1° GENNAIO 2007 sono entrati a far parte dell' Unione Europea anche la Romania e la Bulgaria. Da tale data i suddetti cittadini neocomunitari potranno entrare liberamente in Italia, senza più bisogno del visto d'ingresso, ed, entro 3 mesi, iscriversi all'anagrafe del Comune di residenza.
Il lavoro subordinato
Il Governo italiano ha previsto un'apertura immediata al mercato del lavoro per i cittadini rumeni e bulgari appartenenti ai seguenti settori produttivi:
agricolo e turistico alberghiero;
lavoro domestico e di assistenza alla persona (colf e badanti);
edilizio;
metalmeccanico;
dirigenziale e altamente qualificato;
lavoro stagionale;
marittimo.
Ne consegue che i soggetti appartenenti alle suddette categorie, dal 1° gennaio 2007, possono essere assunti immediatamente e non necessitano più del nulla osta al lavoro ai fini:
dell'iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
dell'iscrizione all' Inps, per la quale sono sufficienti un documento d'identità valido e il codice fiscale;
della richiesta del codice fiscale presso l'Agenzia delle Entrate.
N.B. Le richieste di nulla osta al lavoro presentate nell'ambito del decreto flussi 2006 per l'assunzione delle suddette categorie di lavoratori saranno archiviate.
Per i restanti settori produttivi, l' Italia ha deciso di avvalersi di un regime transitorio fino al 31 dicembre 2009, che prevede l'obbligo da parte del datore di lavoro di inviare allo Sportello Unico per l' Immigrazione della provincia dove si svolgerà l’attività lavorativa, per raccomandata a/r, la richiesta di nulla osta al lavoro, utilizzando l'apposito modulo (mod. sub neocomunitari) disponibile sui siti www.interno.it e www.solidarietasociale.it .
Il nulla osta al lavoro è necessario sia per l'iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza sia per l'iscrizione all' Inps.
Solo quando lo Sportello Unico avrà rilasciato il nulla osta al lavoro subordinato, il datore di lavoro potrà formalizzare l'assunzione.
Per il lavoro subordinato, indipendentemente dal settore produttivo, non è prevista alcuna limitazione numerica.
Il lavoro autonomo
I lavoratori autonomi provenienti da Romania e Bulgaria, in possesso di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività prescelta, dal 1° Gennaio 2007 hanno libero accesso al mercato del lavoro italiano e non è prevista alcuna limitazione numerica.
PER SAPERNE DI PIÙ:
Circolare n.14 del 28 aprile 2004 Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circolare n. 2 del 28 dicembre 2006 Ministero dell'Interno
Circolare n. 8 del 5 aprile 2007 del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale
Circolare n. 15 del 13 marzo 2007 del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale
Circolare n. 1 del 4 gennaio 2008 Ministero dell'Interno e della Solidarietà sociale
Circolare n. 1 del 14 gennaio 2009 Ministero dell'Interno
Ultimo aggiornamento (Mercoledì 29 Luglio 2009 15:05)



