Cgil Como - Lavoratore atipico

 
Lavoratori che operano con modalità contrattuali diverse dalla tradizionale assunzione a tempo indeterminato e per questo esclusi dalla rete di tutele sociali previste dallo Statuto dei lavoratori e dai contratti collettivi di categoria.
 
Collaboratori a progetto (CO.PRO.): questa tipologia contrattuale è stata introdotta dal dlgs 276/03. Nella collaborazione a progetto il lavoratore agisce in modo prevalentemente personale, in assenza di rischio economico, senza mezzi organizzati d’impresa e in funzione del risultato da raggiungere; il committente non deve esercitare su di lui il potere direttivo e il potere disciplinare. Il co.pro. per essere tale deve svolgere la sua attività in base al progetto, programma di lavoro o fasi di esso assegnatogli dal committente, gestendo autonomamente la propria attività.

Collaboratori coordinati e continuativi (CO.CO.CO.): le collaborazioni coordinate e continuative sono definite, nella prassi, in tanti modi: prestazione d’opera; consulenza; contratto di diritto privato; lavoro parasubordinato ecc. La differenza con il lavoro autonomo è che il collaboratore agisce in assenza di rischio economico, senza mezzi organizzati d’impresa. La differenza tra collaborazioni e lavoro dipendente consiste prevalentemente nell’autonomia organizzativa del collaboratore e nella mancanza di esercizio del potere direttivo e disciplinare del committente. Invece non è molto rilevante l'eventuale rispetto di un orario di lavoro. Nelle varie modalità della collaborazione, la parola coordinata indica la necessità di collegare funzionalmente l'attività del lavoratore al ciclo produttivo del committente. Il lavoratore parasubordinato, quindi, deve godere di autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell’adempimento, ma l’attività lavorativa deve comunque collegarsi funzionalmente e strutturalmente all’organizzazione dell’impresa. La parola continuativa, anche rispetto alla giurisprudenza consolidata, indica una serie di prestazioni lavorative reiterate in misura apprezzabile nel tempo, frutto di un accordo tra le parti. Nella collaborazione coordinata e continuativa non è previsto un tempo minimo o massimo di durata del contratto che può anche essere rinnovato più volte.

Collaboratori occasionali (il lavoro autonomo occasionale): il collaboratore occasionale deve poter svolgere la sua attività in modo autonomo e non essere vincolato, dal committente, ad orari rigidi e predeterminati, fatte salve ovviamente specifiche esigenze dell’azienda. In questo tipo di collaborazione, quindi, il lavoratore agisce in assenza di rischio economico, non è tenuto a rispettare un orario di lavoro preciso e la sua attività va intesa non come strutturale all’intero ciclo produttivo, ma solo come di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del committente. Questa modalità lavorativa non prevede né un contratto scritto, né l’obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori.
 
Prestatori d'opera e consulenti con partita Iva. Si può parlare di prestazioni d’opera (che comprendono anche le consulenze professionali) quando una persona, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Non è obbligatoria la forma scritta di tale contratto; pur tuttavia generalmente si procede alla compilazione di un “Ordine di lavoro o contratto di prestazione d’opera” scritto e firmato dalle parti. È importante che tale documento ci sia, poiché è l’unico oggetto di riferimento in un eventuale contenzioso. La prestazione d’opera effettuata attraverso l’utilizzo di partita Iva è convenzionalmente definita “partita Iva individuale”. Specie se resa in regime di partita Iva e in condizioni di monocomittenza, la prestazione d’opera ha spesso costituito per i committenti un facile strumento di elusione delle norme di tutela del lavoro dipendente, mascherando veri e propri rapporti di lavoro subordinato, oltre che diventare sostitutiva di formule contrattuali divenute nel tempo più onerose (ad esempio le collaborazioni a progetto).

Lavoratori in somministrazione (interinali). La somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la legge, è ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo dell’azienda utilizzatrice, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’azienda. I contratti collettivi nazionali applicati dalle singole aziende utilizzatrici stabiliscono le causali per il ricorso al lavoro somministrato e le percentuali di lavoratori con contratto di somministrazione che un’impresa può avere. Ai lavoratori somministrati si applicano gli stessi contratti collettivi nazionali e aziendali in uso nell’impresa utilizzatrice. La concreta conseguenza è che il lavoratore somministrato: percepisce la stessa retribuzione dei suoi colleghi dipendenti dell’impresa in cui si trova in missione; ha lo stesso orario di lavoro, giornaliero e settimanale; ha lo stesso numero di giornate di ferie e di permesso; ha diritto a usufruire della mensa e dei servizi sociali e assistenziali presenti in azienda.

 

 
 
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