Lavoratori in somministrazione (interinali)
La somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la legge, è ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo dell’azienda utilizzatrice, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’azienda. I contratti collettivi nazionali applicati dalle singole aziende utilizzatrici stabiliscono le causali per il ricorso al lavoro somministrato e le percentuali di lavoratori con contratto di somministrazione che un’impresa può avere.
Ai lavoratori somministrati si applicano gli stessi contratti collettivi nazionali e aziendali in uso nell’impresa utilizzatrice. La concreta conseguenza è che il lavoratore somministrato: percepisce la stessa retribuzione dei suoi colleghi dipendenti dell’impresa in cui si trova in missione; ha lo stesso orario di lavoro, giornaliero e settimanale; ha lo stesso numero di giornate di ferie e di permesso; ha diritto a usufruire della mensa e dei servizi sociali e assistenziali presenti in azienda.
Questi lavoratori hanno gli stessi diritti sociali di tutti i lavoratori dipendenti a partire dallo Statuto dei lavoratori e dalle leggi a tutela della maternità. Perciò i lavoratori temporanei possono essere licenziati prima della fine della missione solo per giustificati motivi o giusta causa e le lavoratrici con contratto di somministrazione quindi, se restano incinte, non possono essere licenziate dal momento del concepimento e sino al compimento del primo anno di vita del bambino qualora tale periodo rientri nella durata della missione.
Le agenzie di somministrazione hanno l’obbligo di versare, nella stessa misura dei lavoratori dipendenti dell’impresa utilizzatrice, i contributi previdenziali all’Inps e quelli assicurativi contro il rischio d’infortunio e malattie professionali all’Inail.
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione, nei periodi in cui non sono in missione, il costo di tali oneri contributivi è quello previsto per le imprese del terziario. Il versamento dei contributi è importante perché consente anche ai lavoratori somministrati di ricevere le indennità assistenziali per i periodi di inoccupazione, di malattia, di maternità. Infine, tale versamento permette di maturare nel tempo i requisiti per la pensione.
Il versamento del premio Inail consente, invece, di ricevere le indennità in caso d’infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Il contratto a tempo determinato tra lavoratore e agenzia di somministrazione deve:
essere stipulato in forma scritta;
indicare i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro;
indicare gli estremi dell’autorizzazione rilasciata all’agenzia di somministrazione dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (vedi sito www.welfare.gov.it);
indicare l’impresa utilizzatrice presso cui si viene mandati in missione e il referente dell’impresa incaricato di fornire informazioni ai lavoratori circa i rischi sulla sicurezza e la salute connessi alle attività, alla mansione e ai luoghi di lavoro, nonché tutte le informazioni inerenti alla formazione e all’addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività;
le mansioni e l’inquadramento del lavoratore;
il luogo dove dovrà svolgersi la prestazione e l’orario di lavoro;
l’indicazione del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore, con riferimento alla contrattazione collettiva dell’impresa utilizzatrice;
la data di inizio e il termine dell’attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice;
le misure di sicurezza necessarie per l’attività;
l’autorizzazione da parte del lavoratore al trattamento dei propri dati personali;
la durata del periodo di prova.
La proroga della missione: quando e come è possibile.
Il periodo della missione può essere prorogato, ma per un massimo di quattro volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi. Nel caso in cui il contratto venga prorogato, il periodo di lavoro si configura come un’unica missione.
La proroga, salvo motivi di urgenza, deve essere comunicata con un anticipo di cinque giorni rispetto alla scadenza inizialmente pattuita e, comunque, la comunicazione della proroga non può avvenire a meno di 2 giorni dalla scadenza della missione. Le proroghe devono essere formalizzate con atto scritto e con il consenso del lavoratore.
In caso di prosecuzione della missione, o della sua proroga, oltre la data pattuita il lavoratore ha diritto, a una maggiorazione della retribuzione pari al 20% per ogni giorno di lavoro fino al 10° giorno. La maggiorazione aumenta al 40% per ciascun giorno ulteriore: per un massimo di 10 giorni, nel caso di somministrazione inferiore a 6 mesi e per un massimo di 20 giorni per contratti di somministrazione più lunghi.
In entrambi i casi, se il rapporto di lavoro continua, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall’impresa utilizzatrice.
Il periodo di prova
È prevista la possibilità di apporre un periodo di prova, per ogni singola missione del lavoratore, pari a 1 giorno di effettivo lavoro per ogni 10 giorni di durata della missione. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 10 giorni. Nel caso di successive prestazioni lavorative presso la stessa impresa utilizzatrice, intervenute entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente e con le medesime mansioni, il periodo di prova non è consentito. Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza preavviso e senza indennità sostitutiva.
Decorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato disdetta, il lavoratore ha diritto di prestare la propria attività per l’intero periodo d’assegnazione.






