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Mandiamo la precarietà in pensione


Le prospettive pensionistiche nel nostro paese non rappresentano certo una garanzia per le nuove generazioni; il sistema acuisce il disagio e le difficoltà per i lavoratori atipici che rischiano, una volta raggiunta l'età della pensione, di non potersi garantire una vita difnitosa.
E' in quest'ottica che NIdiL ha lanciato una raccolta firme, avviata su tutto il territorio nazionale lo scoeso 7 novembre, per cambiare le regole e garantire un futuro migliore a tutti.
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Guida al lavoro in somministrazione


Pubblicato a cura di NIDIL e CGIL Sistema Servizi un'importante guida al lavoro in somministrazione.
L'edizione multilingue permetterà agevolmente ai lavoratori stranieri di poter comprendere con facilità gli elementi del contratto.

 

Collaboratori a progetto

Lavoratori che operano con modalità contrattuali diverse dalla tradizionale assunzione a tempo indeterminato e per questo esclusi dalla rete di tutele sociali previste dallo Statuto dei lavoratori e dai contratti collettivi di categoria.
Collaboratori a progetto (CO.PRO.): questa tipologia contrattuale è stata introdotta dal dlgs 276/03. Le principali norme di riferimento per il contratto a progetto sono: il decreto legislativo 276/03 (articoli da 61 a 69) e l’art. 409 del Titolo III del codice di procedura civile; la legge di riforma previdenziale 335/95 con le successive modifiche e, in materia fiscale, il testo unico delle imposte dirette unitamente alla legge 342/00 che interviene in materia di assimilazione fiscale al lavoro dipendente.

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Co.co.co.

Collaboratori coordinati e continuativi (CO.CO.CO.): le collaborazioni coordinate e continuative sono definite, nella prassi, in tanti modi: prestazione d’opera; consulenza; contratto di diritto privato; lavoro parasubordinato ecc. La differenza con il lavoro autonomo è che il collaboratore agisce in assenza di rischio economico, senza mezzi organizzati d’impresa.

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Collaboratori occasionali

Collaboratori occasionali (il lavoro autonomo occasionale): il collaboratore occasionale deve poter svolgere la sua attività in modo autonomo e non essere vincolato, dal committente, ad orari rigidi e predeterminati, fatte salve ovviamente specifiche esigenze dell’azienda. In questo tipo di collaborazione, quindi, il lavoratore agisce in assenza di rischio economico, non è tenuto a rispettare un orario di lavoro preciso e la sua attività va intesa non come strutturale all’intero ciclo produttivo, ma solo come di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del committente. Questa modalità lavorativa non prevede né un contratto scritto, né l’obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori.

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