Collaboratori a progetto
Lavoratori che operano con modalità contrattuali diverse dalla tradizionale assunzione a tempo indeterminato e per questo esclusi dalla rete di tutele sociali previste dallo Statuto dei lavoratori e dai contratti collettivi di categoria.
- Collaboratori a progetto (CO.PRO.): questa tipologia contrattuale è stata introdotta dal dlgs 276/03. Le principali norme di riferimento per il contratto a progetto sono: il decreto legislativo 276/03 (articoli da 61 a 69) e l’art. 409 del Titolo III del codice di procedura civile; la legge di riforma previdenziale 335/95 con le successive modifiche e, in materia fiscale, il testo unico delle imposte dirette unitamente alla legge 342/00 che interviene in materia di assimilazione fiscale al lavoro dipendente.
La legge prevede che “… i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa… devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa” (art. 61, comma 1).
Nella collaborazione a progetto il lavoratore agisce in modo prevalentemente personale, in assenza di rischio economico, senza mezzi organizzati d’impresa e in funzione del risultato da raggiungere; anche in questo caso il committente non deve esercitare su di lui il potere direttivo e il potere disciplinare. Il co.pro. per essere tale deve svolgere la sua attività in base al progetto, programma di lavoro o fasi di esso assegnatogli dal committente, gestendo autonomamente la propria attività.
La forma del contratto a progetto (art. 62)
Il contratto a progetto, per essere valido, deve essere stipulato in forma scritta (art. 62, dlgs 276/03). La mancanza del contratto scritto, quindi, può essere utilizzata come prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro diverso da quello a progetto. Il contratto individuale deve contenere:
la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
l’indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso. La legge non sancisce l’obbligo di allegare la copia del progetto o programma di lavoro ma indica di inserire nel contratto individuale solo il “contenuto caratterizzante” del progetto, programma di lavoro o fasi di esso;
il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi, le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
le forme di coordinamento con il committente sull’esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa. Queste forme, in ogni caso, non possono essere tali da pregiudicare l’autonomia del collaboratore nell’esecuzione lavorativa;
le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.





