Co.co.co.

Collaboratori coordinati e continuativi (CO.CO.CO.): le collaborazioni coordinate e continuative sono definite, nella prassi, in tanti modi: prestazione d’opera; consulenza; contratto di diritto privato; lavoro parasubordinato ecc. La differenza con il lavoro autonomo è che il collaboratore agisce in assenza di rischio economico, senza mezzi organizzati d’impresa.


Esiste anche una differenza tra collaborazioni e lavoro dipendente. Essa consiste prevalentemente nell’autonomia organizzativa del collaboratore e nella mancanza di esercizio del potere direttivo e disciplinare del committente. Invece non è molto rilevante l'eventuale rispetto di un orario di lavoro.
Le norme di riferimento delle collaborazioni coordinate e continuative sono: gli articoli 2222 e successivi del codice civile, la legge di riforma previdenziale 335/95, l’art. 409 del codice di procedura civile, in materia fiscale il Testo unico delle imposte dirette e la legge n.342/00 che interviene in materia di assimilazione fiscale ai redditi da lavoro dipendente. 

Cosa s’intende con il termine coordinata
Nelle varie modalità della collaborazione, la parola coordinata indica la necessità di collegare funzionalmente l'attività del lavoratore al ciclo produttivo del committente. Il lavoratore parasubordinato, quindi, deve godere di autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell’adempimento, ma l’attività lavorativa deve comunque collegarsi funzionalmente e strutturalmente all’organizzazione dell’impresa. 

Cosa s’intende con il termine continuativa
La parola continuativa, anche rispetto alla giurisprudenza consolidata, indica una serie di prestazioni lavorative reiterate in misura apprezzabile nel tempo, frutto di un accordo tra le parti. Nella collaborazione coordinata e continuativa non è previsto un tempo minimo o massimo di durata del contratto che può anche essere rinnovato più volte.

Cosa sono la pluri-committenza e la mono-committenza
Per monocommittenza si intende lo svolgimento di una collaborazione con un unico committente; per pluricommittenza lo svolgimento della collaborazione contemporaneamente con più committenti.
La collaborazione coordinata e continuativa può prevedere un patto di esclusiva con il committente. Quando il patto di esclusiva manca, il collaboratore è libero di stipulare altri contratti di collaborazione con più committenti. 

Le collaborazioni coordinate e continuative con il dlgs 276/03 non sono sparite
Le collaborazioni coordinate e continuative, dopo l’entrata in vigore del dlgs 276/03, sono possibili per:
• i collaboratori delle pubbliche amministrazioni;
• i pensionati di vecchiaia;
• coloro che collaborano con società sportive e associazioni di promozione sportiva riconosciute dal Coni (Comitato olimpico nazionale);
• le professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali esistenti al 24 ottobre 2003;
• i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni;
Per le collaborazioni coordinate e continuative (per le quali non si applica l’art. 61 del dlgs 276/03), non è richiesta la forma scritta.

 

 
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