Frontalieri, una nuova proposta di legge in Parlamento, a tutela dei disoccupati
«Il senatore Claudio Micheloni – dichiara Claudio Pozzetti, segretario provinciale e nazionale dei frontalieri della Cgil – presenterà una nuova proposta di legge nata dal confronto tra i sindacati dei frontalieri italiani, insieme ai nostri omologhi svizzeri e in particolare all’Unia. Il primo punto saliente del testo è la riconferma della legge 147, ovvero il fondo di disoccupazione dei frontalieri, che qualcuno aveva tentato di utilizzare per altri scopi
: chiediamo che si continui ad erogare tale fondo – erano 380 milioni di euro un anno fa - e che venga usato per lo scopo originario, cioè per i frontalieri disoccupati. Inoltre, la proposta di legge comprende una modifica dell’indennità di disoccupazione: chiediamo, per chi accetta di partecipare ai corsi di riqualificazione, che si passi dal 50 al 70% dell’ultimo stipendio, per un periodo di 18 mesi invece che di 12 mesi.
Ora auspichiamo che la proposta di legge del Sen. Micheloni (Pd) accolga il favore di altri deputati e senatori, un parere positivo il più trasversale possibile, in modo da diventare realmente uno strumento efficace di tutela dei lavoratori frontalieri e dei loro diritti».
Di seguito il testo completo della proposta di legge:
Art. 1
(Modifiche all’art. 1 legge 5 giugno 1997, n. 147)
!. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 5 giungo 1997, n. 147, è aggiunto, infine il seguente periodo: “ Tale conto, istituito presso l’INPS , potrà essere utilizzato esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, nonché a favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera, residenti in Italia da almeno due anni”.
Art. 2
(Modifiche all’art. 2 legge 5 giungo 1997, n. 147)
Al comma 1 dell’art. 2 della legge 5 giungo 1997 n. 147, è aggiunto infine il seguente periodo: “ Ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l’indennità di disoccupazione speciale frontalieri, nel caso in cui nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione siano presenti periodi di malattia e/o infortunio, questi periodi devono essere considerati periodi neutri ali sensi della legge 23 luglio 1991n. 223 e successive modificazioni. Ne consegue che, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione secondo il regime ivi vigente di assicurazione contro la disoccupazione nei due anni precedenti, i predetti periodi di malattia e/o infortunio possano determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la presenza di un anno di contribuzione versata per l’assicurazione svizzera contro la disoccupazione”.
Art. 2 bis
“La misura dell’indennità è elevata fino al 70% dell’ultimo stipendio in godimento per i lavoratori che si renderanno disponibili al mutamento di settore, mansioni e luogo di lavoro mediante corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale”.
Art. 3
(Modifiche all’art.3 legge 5 giungo 1997, n. 147)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge 5 giugno 1997 n. 147, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “La durata massima di cui al periodo precedente è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di cui all’articolo 2 bis, a 21 mesi per i lavoratori di età compresa tra i 50 e i 55 anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori di 56 anni di età ed oltre”.
Ora auspichiamo che la proposta di legge del Sen. Micheloni (Pd) accolga il favore di altri deputati e senatori, un parere positivo il più trasversale possibile, in modo da diventare realmente uno strumento efficace di tutela dei lavoratori frontalieri e dei loro diritti».
Di seguito il testo completo della proposta di legge:
Art. 1
(Modifiche all’art. 1 legge 5 giugno 1997, n. 147)
!. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 5 giungo 1997, n. 147, è aggiunto, infine il seguente periodo: “ Tale conto, istituito presso l’INPS , potrà essere utilizzato esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, nonché a favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera, residenti in Italia da almeno due anni”.
Art. 2
(Modifiche all’art. 2 legge 5 giungo 1997, n. 147)
Al comma 1 dell’art. 2 della legge 5 giungo 1997 n. 147, è aggiunto infine il seguente periodo: “ Ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l’indennità di disoccupazione speciale frontalieri, nel caso in cui nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione siano presenti periodi di malattia e/o infortunio, questi periodi devono essere considerati periodi neutri ali sensi della legge 23 luglio 1991n. 223 e successive modificazioni. Ne consegue che, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione secondo il regime ivi vigente di assicurazione contro la disoccupazione nei due anni precedenti, i predetti periodi di malattia e/o infortunio possano determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la presenza di un anno di contribuzione versata per l’assicurazione svizzera contro la disoccupazione”.
Art. 2 bis
“La misura dell’indennità è elevata fino al 70% dell’ultimo stipendio in godimento per i lavoratori che si renderanno disponibili al mutamento di settore, mansioni e luogo di lavoro mediante corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale”.
Art. 3
(Modifiche all’art.3 legge 5 giungo 1997, n. 147)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge 5 giugno 1997 n. 147, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “La durata massima di cui al periodo precedente è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di cui all’articolo 2 bis, a 21 mesi per i lavoratori di età compresa tra i 50 e i 55 anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori di 56 anni di età ed oltre”.



