I lavoratori che hanno subito un infortunio o contratto una malattia professionale a causa del lavoro, sono assistiti e tutelati dal patronato INCA nei confronti degli Enti assicuratori (INAIL, IPSEMA, ENPAIA).Per fare questo l'INCA si avvale di una rete legale e medico-legale di qualita', del rapporto con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e con le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nei luoghi di lavoro.

 

Salute e sicurezza sul lavoro ed assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Ogni giorno in Italia 4 lavoratori perdono la vita e tanti altri rimangono invalidi per un incidente sul lavoro. Ogni anno, inoltre, l’INAIL riceve circa 26.000 denuncie di lavoratori che contraggono una malattia professionale.

Infortuni e malattie professionali non sono una fatalità.
Sono sempre frutto di scarsa attenzione per le misure di prevenzione e di protezione che obbligatoriamente i datori di lavoro sono tenuti ad adottare nell'impresa per tutelare l'integrità psico-fisica dei propri dipendenti.

Per questo è essenziale che ogni lavoratore conosca quali sono i suoi diritti e i suoi doveri e per sapere come fare affinché il datore di lavoro, che è il responsabile della salvaguardia della salute dei lavoratori nell'azienda, attui i provvedimenti necessari a tale scopo.

Salute e sicurezza sul lavoro sono quindi un diritto fondamentale, ma se si verifica un infortunio o una malattia professionale, è necessario che sia anche rispettata la legge che prevede la tutela assicurativa obbligatoria a favore del lavoratore infortunato o ammalato.

L'assicurazione INAIL è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (T.U. n.1124/65), nel Decreto legislativo n.38/2000 e da disposizioni speciali (lavoratori domestici, casalinghe, medici radiologi, ecc.).
Nel Testo Unico e nel Decreto legislativo n.38/2000 sono specificati i soggetti che devono essere assicurati e gli infortuni e le malattie per i quali viene riconosciuta la causa lavorativa.

L'INAIL tutela anche i lavoratori che si infortunano durante il viaggio di andata e ritorno dal luogo di lavoro (infortunio in itinere).
Il lavoratore che si infortuna sul lavoro o contrae una malattia professionale ha diritto ad usufruire delle prestazioni INAIL anche se il datore di lavoro non lo ha assicurato.
Sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

- tutti coloro che lavorano utilizzando sia in Italia che all'estero, qualunque sia il settore lavorativo in cui operano, alle dipendenze di chiunque, persone fisiche o giuridiche, privati o enti pubblici

- gli artigiani e i lavoratori autonomi dell'agricoltura

- i lavoratori appartenenti all'area dirigenziale

- gi sportivi professionisti

- i lavoratori parasubordinati

- le casalinghe


Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

Cosa deve fare il lavoratore

in caso di infortunio sul lavoro: informare immediatamente il datore di lavoro

in caso di malattia professionale: informare il datore di lavoro entro 15 giorni

Cosa deve fare il datore di lavoro

Appena ne ha avuto notizia, inviare all'INAIL, entro 2 giorni in caso di infortunio e 5 in caso di malattia professionale, la denuncia di infortunio o di malattia professionale, compilando gli appositi moduli forniti dall'INAIL.
Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegramma entro 24 ore dall'evento.


Le prestazioni

Il datore di lavoro deve pagare per intero la giornata in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale, se quest'ultima ha causato astensione dal lavoro

il 60% della retribuzione, più l'eventuale migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro (integrazione al 100% della retribuzione giornaliera) per i successivi 3 giorni.

L'INAIL deve pagare dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica (senza limite di tempo)

fino al 90° giorno un'indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 15 giorni precedenti l'evento

dal 91° giorno la stessa indennità aumentata al 75%.

Le cure sono fornite dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale oppure dagli ambulatori dell'INAIL ove esistenti.
Gli apparecchi protesici sono forniti dall'INAIL,gli strumenti e le attrezzature necessari all'infortunato per agevolare la sua autonomia nella vita quotidiana e di relazione (es. carrozzella ortopedica) devono essere richiesti alla Sede INAIL di appartenenza.

Se l'infortunio o la malattia professionale non sono stati denunciati subito dopo il verificarsi dell'evento, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni INAIL, ma deve attivarsi entro 3 anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia.

Se la causa dell'infortunio o della malattia è dubbia, una convenzione tra l'INAIL e l'INPS garantisce che il primo Ente che riceve il certificato medico relativo all'infortunio o alla malattia fornisca comunque le prestazioni in attesa della definizione della natura dell'evento (causa lavorativa o comune).

La rendita per inabilità permanente

Dopo la guarigione clinica, l'INAIL invita il lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale a sottoporsi a visita medico-legale per accertare se dall'infortunio o dalla malattia sia derivata inabilità permanente ed eventualmente quantificarne il grado.

Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24.7.2000.
Se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100%, in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è proporzionale al grado di inabilità e rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento.
Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11%, il lavoratore non ha diritto alla rendita.
In caso di successivo aggravamento, però, il lavoratore può richiedere alla Sede INAIL di appartenenza la revisione del grado di inabilità.

Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate dopo al 24.7.2000.
L'INAIL corrisponde un Indennizzo in rendita se il grado di inabilità accertato è compreso fra il 16% ed il 100%.
La rendita è costituita da

- una quota di indennizzo del danno biologico, calcolata sulla base della specifica tabella

- una quota di indennizzo per le conseguenze patrimoniali della menomazione, calcolata sulla base della retribuzione e della tabella dei coefficienti.

La revisone della rendita per inabilità permanente

Per i  casi  precedenti il 25.7.2000
Dopo la costituzione della rendita sarà possibile verificare un'eventuale modificazione del grado di inabilità. La visita di revisione quindi avrà come esito la conferma, l'aumento o la diminuzione della rendita.
La revisione del grado di inabilità può essere disposta dall'INAIL (revisione attiva) o richiesta dall'interessato (revisione passiva): 

In caso di infortunio entro 10 anni dalla data di costituzione della rendita

Il lavoratore può richiedere o può essere inviato a sottoporsi a visita ogni anno (nei primi quattro anni), alla scadenza del settimo anno,alla scadenza del decimo anno

In caso di malattia professionale entro 15 anni dalla data di costituzione della rendita

prima visita dopo 6 mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea oppure, nei casi in cui non esiste inabilità temporanea dopo 1 anno dalla data di manifestazione della malattia

ultima visita alla scadenza dei 15 anni dalla data di costituzione della rendita. 

Per i casi dal 25.7.2000 

Infortunati o tecnopatici senza postumi o con postumi inferiori al 6%

In caso di aggravamento:
entro 10 anni (se conseguente ad infortunio) dalla data dell'infortunio o 15 anni (se conseguente a malattia professionale) dalla data di denuncia della malattia professionale
il lavoratore ha diritto a richiedere

l'indennizzo in capitale per danno biologico, se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%

la liquidazione della rendita per danno biologico e danno patrimoniale se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiori al 16%.

Se trattasi di malattie neoplastiche, di silicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie, la domanda di aggravamento, esclusivamente ai fini della liquidazione della rendita, e quindi non ai fini dell'indennizzo in capitale, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente richiesta.

Infortunati o tecnopatici con postumi di grado compreso fra il 6% ed il 15%

In caso di aggravamento :
entro 10 anni (se conseguente ad infortunio) dalla data dell'infortunio,  o 15 anni (se conseguente a malattia professionale) dalla data di denuncia della malattia professionale,
il lavoratore può chiedere

dell'indennizzo in capitale già concesso, se la menomazione si è aggravata ma non ha raggiunto un grado indennizabile in rendita (pari o superiore al 16%).

In tali casi l'accoglimento della domanda comporta l'impossibilità di effettuare altre richieste di adeguamento dell'indennizzo in capitale, in quanto "la revisione dell'indennizzo in capitale per aggravamento della menomazione puo' avvenire una sola volta".
L'impossibilità di richiedere ulteriori adeguamenti dell'indennizzo in capitale non preclude il diritto dell'assicurato di continuare a richiedere, nei termini indicati, nuove revisioni per aggravamento del grado di menomazione esclusivamente ai fini di ottenere la costituzione della rendita.

Infortunati o tecnopatici con postumi pari o superiori al 16%

In tali casi vigono le norme stabilite dal Testo Unico ( vedi casistica precedente al 25.7.2000 ).
In caso  di Silicosi  (malattia polmonare dovuta a polvere di silicio) o Asbestosi  (malattia polmonare dovuta di polvere di amianto) .
Le revisioni potranno avvenire  senza alcun limite di tempo.

Rendita per morte

Nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale causino la morte del lavoratore, i suoi familiari hanno diritto a una rendita pari al 100% della retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento, così ripartita:

50% al coniuge

20% a ciascun figlio

La rendita in ogni caso non può superare complessivamente il 100% della retribuzione di riferimento


Infortunio in itinere (art.12 decreto leg.vo n.38/2000)

È l'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro tra due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro

di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto in assenza di mensa aziendale.

È coperto dalla tutela assicurativa anche l'uso del mezzo privato purché necessitato.

Sono esclusi dalla tutela

- le interruzioni o le deviazioni del percorso non dipendenti dal lavoro o comunque non necessitate

- gli infortuni cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni

Il danno biologico

Il danno biologico inteso come "danno alla salute" è stato introdotto nell'ambito dell'indennizzo Inail dall'art.13 del decreto legislativo n.38/2000.

Le caratteristiche proprie del danno biologico hanno comportato la ricostruzione del sistema indennitario Inail.

La nuova disciplina si applica esclusivamente agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000 in poi (data di entrata in vigore del decreto del ministero del lavoro di approvazione delle tabelle e dei relativi criteri applicativi).

Pertanto in base all'art.13 il danno permanente di origine professionale è indennizzato con una nuova prestazione economica:

 

Grado di menomazione

Indennizzo del danno biologico

Indennizzo delle conseguenze patrimoniali

Inferiore al 6%

Nessun indennizzo

---

Tra il 6% ed il 15%

Indennizzo in capitale

Presumibilmente non vi sono conseguenze

Dal 16%

Indennizzo in rendita

Indennizzo con ulteriore quota di rendita

Dal 16% Indennizzo in rendita  Indennizzo con ulteriore quota di rendita


Causa di servizio

I dipendenti della Pubblica Amministrazione, civili e militari, che abbiano subito un infortunio o contratto una malattia per cause o condizioni di lavoro dipendenti del servizio prestato sono tutelati dal patronato INCA nei confronti delle Amministrazioni.
Per fare questo l’INCA si avvale di una rete legale e medico-legale di qualità, del rapporto con i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (RSL) e con le rappresentanze sindacali (RSU) nei luoghi di lavoro.

Quali sono le condizioni per il riconoscimento della causa di servizio

• Esistenza di un rapporto di lavoro nel pubblico impiego
• L’accertamento di una malattia , infermità o lesione collegata alla svolgimento del rapporto di lavoro
• Nesso di con/casualità tra la patologia e il tipo di attività lavorativa.


Cosa fare in caso di infortunio o infermità dipendente da causa di servizio





Il dipendente (o gli aventi diritto) che abbia contratto infermità o subito una lesione, per far accertare la dipendenza da causa di servizio, deve produrre una domanda scritta  all’ufficio o comando presso il quale presta servizio entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso, o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza della gravità e delle conseguenze invalidanti. L’azione può essere proposta anche quando l’infermità si manifesti entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, elevati a dieci per il Parkinson.
Nella domanda devono essere indicati

• La natura dell’infermità o lesione
• I fatti di servizio che l’hanno determinata
• le conseguenze sull’integrità psico-fisica e sull’idoneità al servizio.

Occorre altresì allegare ogni documento utile a dimostrare il nesso con/causale tra la patologia e il servizio.


Prestazioni
Assenze per infortunio o malattia dovuti da causa di servizio
I periodi di assenza per infortunio e malattia connessi a fatti di servizio sono regolamentati dalle disposizioni contenute nei contratti di comparto.
L’impianto contrattuale è quasi identico per ogni singolo comparto, salvo alcune differenze

• Per il personale dei ministeri e della scuola, il diritto alla conservazione del posto di lavoro è diversamente disciplinato a seconda si tratti di infortunio o malattia. Nel primo caso, il posto è confermato fino a completa guarigione clinica; nel secondo, per un periodo non superiore a 36 mesi (intera retribuzione)
• Per quanto riguarda i dipendenti degli enti locali, della sanità , e degli enti pubblici non economici (parastato) , non vi è alcuna differenza tra le due tipologie di assenza. Pertanto, sia l’infortunio che la malattia danno diritto alla conservazione del posto fino a guarigione avvenuta e, comunque, per un periodo non superiore a 36 mesi (intera retribuzione)


Benefici economici
Al personale invalido per servizio è riconosciuto un beneficio consistente un incremento percentuale della base stipendiale pari al 2,5% o all’ 1,25%  per le invalidità ascritte rispettivamente alle prime 6 o alle ultime due categorie della tabella A allegata al DPR n. 834 del 1981.

Maggiorazione dell’anzianità di servizio
Secondo quanto previsto dall’ articolo 80 comma 3 della legge finanziaria 388 del 2001, gli invalidi per servizio con infermità ascritte  alle prime 4 categorie della tabella A di cui al  DPR n. 834 del 1981, a decorrere dal 1 gennaio 2002, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di 5 anni.


Equo Indennizzo
L’equo indennizzo è una prestazione una tantum che viene corrisposta, a domanda, contestualmente a quella di causa di servizio o entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio, dagli enti datori di lavoro ai propri dipendenti che, a seguito di lesioni o infermità, hanno subito una menomazione a carattere permanente della loro integrità psicofisica.
I requisiti per ottenere questo beneficio sono

• Il nesso con/causale tra infermità e fatti di servizio
• Invalidità permanente
• Ascrivibilità della menomazione ad una delle categorie delle tabelle A e B annesse al D.P.R. 834 del 1981.


Pensione privilegiata
La pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico se dalla infermità o dalla lesione contratta per fatti di servizio deriva l’inabilità assoluta o permanente.
Tale pensione non necessita di alcun requisito minimo di durata del servizio infatti è sufficiente anche un solo giorno di servizio.
Revisione
In caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato già concesso l’equo indennizzo, può essere chiesta all’amministrazione la revisione  del provvedimento.
Tale possibilità è concessa  una sola volta entro cinque anni dalla notifica del primo provvedimento.
L’equo indennizzo viene riliquidato se la menomazione per la quale è stato concesso ha subito un aggravamento oppure se subentra una nuova menomazione che sommata alla prima determina una menomazione ascrivibile ad una categoria superiore.

Divieto di cumulo
La rendita dell’INAIL e l’equo indennizzo sono due forme di tutela,  che  prendono in considerazioni eventi diversi e cause lesive che si fondano su presupposti distinti , sono compatibili ma non cumulabili. Pertanto, nel caso in cui per lo stesso evento lesivo siano state liquidate entrambe le prestazioni, resta la facoltà del dipendente di scegliere l’una o all’altra fattispecie di indennizzo.
Va inoltre ricordato che viene detratto dall’equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di altre assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione.
L’importo dell’equo indennizzo viene decurtato del 50% se, per la stessa menomazione, il dipendente viene collocato a riposo con diritto al trattamento di pensione privilegiata. In questo caso, il recupero avviene mediante trattenute mensili sulla pensione pari a 1/10 dell’ammontare di quest’ultima.


decreto 9 aprile 2008
nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura

 

 

 
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