SE SEI UNA MAMMA LAVORATRICE PUOI RICHIEDERE IL CONGEDO DI MATERNITA’, VIENI PRESSO I NOSTRI UFFICI E PORTA CON TE I DOCUMENTI NECESSARI:
- Certificato medico di gravidanza rilasciato da medico ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato nel corso del 7° mese
- carta d’identità e tessera sanitaria
SE SEI IN MATERNITA’ ANTICIPATA PORTA ANCHE:
- Certificazione interdizione anticipata rilasciata dall’ASL oppure dall’Ispettorato del Lavoro
SE INVECE VUOI LAVORARE FINO ALL’8° MESE (FLESSIBILITA’) PORTA:
- Certificato medico di gravidanza rilasciato dal medico ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato nel corso del 7° mese
- Certificato attestante assenza situazioni di rischio per la salute tua e del nascituro, rilasciato dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato
- Certificazione attestante assenza situazioni di rischio per la salute tua e del nascituro, rilasciato dal medico aziendale responsabile alla sorveglianza sanitaria (in assenza di medico del lavoro aziendale, portare certificazione rilasciata dall’azienda attestante che per tale azienda non sussiste l’obbligo di sorveglianza)
- carta d’identità e tessera sanitaria
NB: TUTTE LE CERTIFICAZIONI DEVONO ESSERE DATATE PRIMA DELLA FINE DEL 7° MESE E LA DOMANDA VA COMUNQUE PRESENTATA PRIMA DELLA FINE DEL 7° MESE
SE SEI UNA MAMMA O UN PAPA’ LAVORATORE/TRICE E DEVI CHIEDERE IL CONGEDO PARENTALE (FINO A 6 MESI RETRIBUITI AL 30% DOPO IL CONGEDO OBBLIGATORIO), VIENI PRESSO I NOSTRI UFFICI E PORTA I DOCUMENTI NECESSARI:
- Carta d’identità e tessera sanitaria
- Tessera sanitaria dell’altro genitore
- Tessera sanitaria del bambino/a per cui vuoi richiedere il congedo (è indispensabile che al neonato/a sia stato già attribuito il codice fiscale)
- Dati dell’azienda dove lavori e quelli dell’azienda dove lavora l’altro genitore (ultime buste paga)
- Eventuali giorni già fruiti da te o dall’altro genitore per lo stesso bambino/a
Il congedo facoltativo (6 mesi di astensione ) può essere richiesto:
- entro i primi 6 anni di vita del bambino (pagati al 30% della retribuzione)
- entro i primi 8 anni di vita del bambino (pagati al 30% della retribuzione se la stessa non supera 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione)
- entro i primi 12 anni di vita del bambino (possibilità di astensione dal lavoro senza retribuzione)