Cosa cambia in busta paga con il Decreto Lavoro (esonero contributivo straordinario)

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Il decreto lavoro n° 48 del 4 Maggio ha innalzato dal 2% o 3%, al 6% o al 7%, la misura dell’esonero
contributivo previsto in busta paga per i lavoratori dipendenti. Tale misura durerà solo sei mesi e riguarderà i
cedolini paga delle mensilità che vanno da Luglio 2023 a dicembre 2023.
E’ esclusa la tredicesima mensilità e sono esclusi i rapporti di lavoro domestici, come Colf e badanti.
Chi ha diritto all’ulteriore esonero contributivo straordinario 2023?
lavoratori dipendenti pubblici e privati, con esclusione dei lavoratori domestici.
 Esenzione del 7% (3% Legge di Bilancio 2023+ 4% Decreto Lavoro) per coloro che ricevono una
retribuzione imponibile inferiore a € 1.923
 Esenzione del 6% (2% Legge di Bilancio 2023+ 4% Decreto Lavoro), per coloro che ricevono, una
retribuzione imponibile inferiore a € 2.692 .
Per i lavoratori che dovessero vantare più rapporti di lavoro a tempo parziale ogni datore procederà in
autonomia con riferimento esclusivamente al proprio rapporto di lavoro;
Alla tredicesima mensilità viene applicato solo l’esonero del2 o del 3% e non viene applicata l’ulteriore
riduzione contributiva prevista dal Decreto lavoro.
Esonero Contributivo straordinario 2023 esempi:
Lo sgravio contributivo 2023, previsto dal decreto lavoro, per i lavoratori dipendenti, non avrà un effetto così
rilevante sulla busta paga del lavoratore.
Esempio 1, se prendiamo una busta paga con un imponibile previdenziale di €2.084, l’importo dell’esonero
precedente del 2%, consentiva al lavoratore un “vantaggio” di €41,68 mensili. Adesso, con la nuova riduzione
del 6%, sempre sullo stesso imponibile previdenziale di €2.084, il “vantaggio” sarà pari a €125,04 al mese.
(€31,05 in più rispetto al 2%)
Esempio 2, se prendiamo una busta paga con un imponibile previdenziale di €1.751,00, l’importo
dell’esonero precedente del 3%, consentiva al lavoratore un “vantaggio” di €52,53 mensili. Adesso, con la
nuova riduzione del 7%, sempre sullo stesso imponibile previdenziale di €1.750,78 (arrotondato a €1.751), il
“vantaggio” sarà pari a €122,57 al mese. (€70 in più rispetto al 3%).
Esempio 3, se prendiamo una busta paga con un imponibile previdenziale di €2.276, l’importo dell’esonero
precedente del 2%, consentiva al lavoratore un “vantaggio” di €45,52 mensili. Adesso, con la nuova riduzione
del 6%, sempre sullo stesso imponibile previdenziale di €2.276, il “vantaggio” sarà pari a €136,56 al mese.
(€91,04 in più rispetto al 2%)
Esempio 4, se prendiamo una busta paga con un imponibile previdenziale di €1.884, l’importo dell’esonero
precedente del 3%, consentiva al lavoratore un “vantaggio” di €56,49 mensili. Adesso, con la nuova riduzione
del 7%, sempre sullo stesso imponibile previdenziale di €1.884, il “vantaggio” sarà pari a €131,81 al mese.
(€75,32 in più rispetto al 3%)
Chiarimenti INPS , 13ma ,sterilizzazione aumenti aliquote contributive, Legge 3 Luglio 2023, n. 85 è chiarito il
rapporto tra le due disposizioni,( 2% o 3% e Decreto Lavoro) entrambe vigenti, in ordine al pagamento della
tredicesima mensilità stabilendo che per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023 la
diminuizione delle aliquote contributive, è riconosciuto:
 A) In misura pari a 2% con una 13ma che non ecceda il limite di €2.692;
 B) In misura pari a 3% con una 13ma che non ecceda il limite di €1.923.
Se la tredicesima, invece, viene erogata mensilmente, la riduzione contributiva troverà applicazione
relativamente al singolo rateo di tredicesima:
 A) Nella misura di 2%, soltanto se il rateo non supera l’importo di €224 che è il risultato di €2.692/12;
 B) Nella misura di 3% soltanto se il rateo non supera l’importo di €160 che è il risultato di €1.923 /12.
Assetto e misura dell’incentivo: se il lavoratore ha usualmente diritto allo sgravio, ma in un specifico mese,
magari per effetto di entrate maturate in precedenza (lavoro straordinario, premi aziendale, arretrati), supera
la soglia di riferimento di €2.962 perderà lo sgravio.
Se invece, per effetto di entrate maturate in precedenza, il lavoratore dovesse superare la soglia di €1.923
ma restare sotto i €2.962, vedrà applicata la riduzione del 6%
La conseguenza inversa, potrà essere per lavoratori con retribuzioni più alte rispetto ai limiti indicati, che, nel
caso di temporanea riduzione dell’imponibile, per effetto di istituti come permessi non retribuiti o aspettative
non retribuite, accederà, per quel singolo mese allo sgravio contributivo.
Coordinamento con altri incentivi: L’esonero contributivo, a carico dei lavoratori, è cumulabile, per tutto il
2023, nei limiti della contribuzione dovuta, con altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente;
Fiscalità: Il “vantaggio” dello sgravio contributivo potrebbe essere, parzialmente, toccato in negativo, a
conguaglio o in sede di dichiarazione dei redditi in quanto, il lavoratore, porterà in detrazione, minori
contributi, si ricorda che, ad oggi, la riduzione contributiva è straordinaria, non strutturale.
Per la Segreteria FLAI CGIL Como
Cristina Barbaglia

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