CLAS - Coordinamento Lavoratori Stranieri

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CHI SIAMO

Il Clas, in collaborazione con tutte le categorie ed i servizi della CGIL, rappresenta ed interviene sui problemi specifici dell’immigrazione nell’osservanza della corretta applicazione delle norme vigenti, favorendo le condizioni per una buona integrazione.

Garantisce gratuitamente informazioni, consulenza ed assistenza per la presentazione delle istanze inerenti a:

  • modalità ingresso in Italia (visti d’ingresso, Decreto “flussi d’ingresso”, eventuali Sanatorie, ecc);
  • traduzione di documenti e più in generale, problemi amministrativi;
  • accesso come diritto degli immigrati a cari servizi (salute, scuola, previdenza, assistenza, ecc);

Per informazioni e appuntamenti:

telefonare a  031239365 oppure 031239366

Telefonando al centralino della CGIL 031239311 gli iscritti e le iscritte possono avere un appuntamento.

Ardjan Pacrami

Ardjan Pacrami

RESP.

Cittadinanza

COS’È

La cittadinanza è il rapporto giuridico tra una persona e uno Stato. Questa può essere acquisita:

  • Per diritto derivante da discendenza o matrimonio.
  • Per concessione derivante da naturalizzazione o beneficio di legge.

Nel nostro Paese è per il momento previsto un solo caso di ius soli ed è quello relativo alla persona straniera nata in Italia e residente in Italia senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. Entro il 19° anno infatti l’interessato deve rendere la dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza all’ufficiale di stato civile del Comune in cui risiede. Sono richiede due condizioni:

  • Essere nati in Italia.
  • Avervi risieduto legalmente ininterrottamente sino al compimento della maggiore età.

Il Comune di residenza è tenuto, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del 18° anno d’età, a comunicare all’interessato tale diritto. In mancanza di questa comunicazione il diritto può essere esercitato anche oltre il 19°anno.

Chi ne ha diritto

La cittadinanza può essere acquisita:

  • Per nascita da padre o madre cittadini italiani. E’ cittadino italiano il figlio nato in Italia o all’estero da padre o madre cittadini italiani.
    E’ altresì italiana la persona nata in Italia se entrambi i genitori sono apolidi o ignoti oppure se sono cittadini di Stati che non prevedono la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all’estero.
  • Per matrimonio con un/una cittadino/a italiano/a. In questo caso sono richiesti: due anni di residenza legale in Italia oppure 3 anni dal matrimonio se residente all’estero. I termini sono dimezzati se sono nati o sono stati adottati figli
  • Per naturalizzazione può essere richiesta dalla persona straniera maggiorenne che possiede determinati requisiti:
    • Residenza in Italia da almeno 3 anni con padre, madre o ascendente in linea retta di II° grado (nonno/a) già cittadini italiani o nati in Italia.
    • Maggiorenne adottato da cittadino italiano, legalmente residente in Italia da almeno 5 anni successivi all’adozione.
    • Persona straniera che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, per almeno 5 anni.
    • Cittadino comunitario che risiede in Italia da almeno 4 anni.
    • Apolide e/o rifugiato e soggetto a protezione sussidiaria legalmente residente in Italia da almeno 5 anni.
    • Persona straniera che sia regolarmente residente in Italia da almeno 10 anni.
  • Per beneficio di legge la persona straniera o apolide figlia o nipote di persona di origine italiana  per nascita (già cittadini italiani anche se hanno perso la cittadinanza) diventa italiana di diritto se dimostra di:
    • Aver prestato, previa dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza , servizio militare per lo stato italiano.
    • Aver ricoperto, sempre dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano.
    • Essere residente in Italia da almeno 2 anni al compimento dei 18 anni e dichiarare entro un anno di voler diventare cittadino italiano.

Permesso di soggiorno

COS’È

Il permesso di soggiorno è un’autorizzazione amministrativa, rilasciata dal Questore della provincia in cui la persona si trova, che consente alla persona straniera di soggiornare regolarmente in Italia.

Il termine di rilascio è di 60 giorni.

Il permesso di soggiorno viene rilasciato in formato elettronico secondo norme anticontraffazione e su modello definito in ambito europeo. Dal 28 ottobre 2008 i permessi in formato elettronico riportano anche il motivo per il quale sono stati rilasciati.

Non hanno formato elettronico ma cartaceo anticontraffazione i permessi di soggiorno di durata non superiore a 90 giorni, rilasciati per motivi di giustizia, richiesta status apolide, cure mediche, minore età, attesa adozione di minore di anni 14 e nei casi in cui non si può procedere a rilievo delle impronte.

Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.

Chi ne ha diritto

Il motivo e la durata del soggiorno corrispondono, come regola generale, al visto/motivo di ingresso.

Può tuttavia essere rilasciato senza corrispondenza ad un visto di ingresso nei seguenti casi:

  • Richiesta asilo, asilo, protezione sussidiaria; acquisto cittadinanza o dello status di apolide; motivi di giustizia.
  • Motivi umanitari.
  • Per assistenza minore, per integrazione del minore, per minore eta’, per affidamento.
  • Per motivi familiari, al coniuge o parente entro il secondo grado conviventi di cittadino italiano.
  • Per cure mediche/salute: donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi il bambino cui provvede; persona inespellibile per bisogno di cure.

Durata

La durata del permesso di soggiorno è generalmente quella prevista dal visto di ingresso e non può superare:

 

  • Per  soggiorni fino a 3 mesi per visite, affari, turismo e studio, per i quali  è sufficiente la dichiarazione resa all’Autorità di frontiera o al Questore, il soggiorno può durare per il periodo indicato nel visto o comunque per periodo non superiore a 90 giorni.
  • Per studio: non può essere  “inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto. Il permesso puo’ essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

COS’È

Il ricongiungimento familiare è la realizzazione del diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare. Questo è riconosciuto agli stranieri titolari di:

  • Permesso di soggiorno, cittadinanza UE, permesso di soggiorno per lungosoggiornanti.
  • Permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo non occasionale, asilo, studio, motivi religiosi, motivi familiari, ricerca scientifica di qualsiasi durata, carta blu UE di qualsiasi durata, attesa cittadinanza.

Il ricongiungimento è escluso:

  • Quando il soggiornante chiede il riconoscimento della protezione internazionale e la domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva.
  • Se il richiedente è destinatario delle misure di protezione temporanea.

Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.

Chi ne ha diritto

Hanno diritto al ricongiungimento familiare con il cittadino straniero soggiornante in italia i familiari stranieri:

  • Coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni.
  • Figli minori o equiparati, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso.
  • Figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale.
  • Genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, o genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Se il rifugiato è un minore non accompagnato è consentito l’ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento degli ascendenti diretti di primo grado.

Requisiti oggettivi dello straniero richiedente

I requisiti oggettivi richiesti sono:

  • La disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchè di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
  • Disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
  • Disporre di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrassessantacinquenne o della sua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale previo pagamento di un contributo.

Si prescinde dal possesso di un reddito, di un alloggio e dell’assicurazione sanitaria se il richiedente è beneficiario di protezione internazionale.