L’INPS ha pubblicato la circolare 45/2023 inerente il pagamento all’80% del 1° mese di congedo parentale così come previsto dalla Finanziaria 2023.
Mettiamo in evidenza alcuni elementi salienti:
– l’elevazione dell’indennità è riservata solo ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici;
– requisito indispensabile per l’elevazione dell’indennità è che il congedo obbligatorio si concluda nel 2023;
– il periodo di congedo parentale all’80% è indennizzabile sino al 6° anno di vita del bambino;
– il mese indennizzabile all’80% è uno solo per entrambi i genitori (non c’è un mese per la mamma e uno per il papà);
– come per tutti i congedi parentali anche il periodo di congedo indennizzato all’80% è fruibile contemporaneamente dai due genitori (nei medesimi giorni e per i medesimi figli);
– ricordiamo che il congedo parentale (ex maternità facoltativa) spetta per 3 mesi ad ogni genitore (c.d. periodo non trasferibile) e per altri 3 mesi a ripartizione tra i due genitori. Si segnala che il periodo per il quale chiedere l’elevazione all’80% deve essere all’interno del congedo parentale non trasferibile all’altro genitore (primi tre mesi di ex facoltativa);
– nella circolare non si fa riferimento ad alcuna procedura telematica modificata per la presentazione delle istanze e quindi la questione del pagamento all’80% risulta di fatto in capo ai datori di lavoro;
– siamo ancora in attesa di maggiori dettagli da parte di INPS per alcune situazioni in evoluzione (in particolare dipendenti pubblici).