Periodo di prova docenti neo-assunti, alcune informazioni

Con nota 4 ottobre 2016 prot. n. 28515 viene confermato per il corrente anno scolastico 2016/17 il modello di formazione per i docenti neo-assunti previsto dal D.M. 850/2015,conforme alla legge 107/2015 (commi da 115 a 120).

Entro il 30 ottobre gli UU.SS.RR. comunicheranno l’elenco delle scuole-polo e i nominativi dello staff regionale di supporto per la formazione.
Il Miur conferma il modello di 50 ore di formazione obbligatoria adottato lo scorso anno.

Il percorso si articola in 50 ore di formazione complessiva, ripartite tra: attività formative in presenza, soprattuto didattica laboratoriale, osservazione in classe e rielaborazione professionale. Viene ribadita la centralità di strumenti del “bilancio di competenze”, del “portfolio professionale”, del patto per lo sviluppo formativo, ancora in formato digitale.

Ogni docente in periodo di prova avrà un tutor di riferimento, preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso. In caso di tutor che seguano più docenti il rapporto non potrà superare la quota di tre docenti affidati allo stesso tutor.

Le relative risorse finanziarie verranno assegnate alla scuola-polo del capoluogo di regione, sulla base dei dati presenti nel sistema informativo del MIUR.

Vi ricordo che la legge 107/2015 all’art. 1 commi 116-119 ha disciplinato le procedure relative all’anno di formazione di prova dei docenti assunti a tempo indeterminato stabilendo che il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Nei centottanta giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Va computato anche il primo mese del periodo di congedo di maternità dal servizio per gravidanza.

Nel conteggio dei 180 giorni non vanno invece considerati i giorni di ferie, di assenza per malattia (compreso l’infortunio) e di aspettativa per ragioni familiari o altre aspettative (a meno che la legge che le regola non preveda esplicitamente che sono considerate nel periodo di prova), le vacanze estive, i periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese), di congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti, previsti dal T.U. 151/2001, i permessi retribuiti e non retribuiti (es. congedo matrimoniale, permessi per motivi personali, per lutto, legge 104/92 ecc.).

Nei centoventi giorni di attività didattica sono considerati sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, comprese attività valutative, progettuali, formative e collegiali.

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, infine, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile. Tale vincolo presuppone che il docente abbia svolto i 180 gg (di cui 120 di attività didattica), abbia svolto tutta la formazione e abbia sostenuto il colloquio con il comitato di valutazione ovvero abbia portato a compimento tutto quanto richiesto dalla norma e poi abbia avuto un esito negativo al periodo svolto.

Nel caso invece il docente non dovesse raggiungere i 180 gg. previsti la provaè invece prorogata anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell’art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall’insegnamento.

Il periodo di prova e di formazione deve essere ripetuto con tutte le incombenze richiamate sopra anche da chi ottiene un passaggio di ruolo mentre non deve essere ripetuto da chi ottiene un passaggio di cattedra.

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