QUOTA CENTO: L’ANALISI DI MAURO GIROLA, DIRETTORE PROVINCIALE INCA

[vc_row][vc_column][vc_column_text]è la misura previdenziale più attesa. Si tratta innanzitutto di una previsione IN VIA SPERIMENTALE, da applicare per il triennio 2019/2021
L’art.14 prevede la possibilità di conseguire, anche cumulando più di una gestione previdenziale, il diritto alla pensione anticipata per coloro che, nel suddetto triennio,
raggiungano il requisito indicato dalla legge in minimo 62 anni di età e 38 anni di contribuzione.
Tali requisiti dovranno essere raggiunti entro il 31/12/2021, in tal caso l’uscita potrà essere esercitata anche dopo la data del 31/12/2021 stessa.
La norma recita testualmente che “il requisito di età anagrafica di cui al presente comma NON è adeguato agli incrementi della speranza di vita (…)”
Per chi accede a pensione tramite l’esercizio della c.d. “quota 100” è prevista l’incumulabilita’, dalla decorrenza della pensione fino alla data di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
E’ altresì prevista una cumulabilita’ solo nel caso di redditi da lavoro autonomo occasionale di importo inferiore a 5000€ annui.

E’ stata prevista l’introduzione, riguardo la decorrenza del trattamento pensionistico, di un regime di finestre:
LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO:
– per chi ha maturato i requisiti entro il 31/12/2018 —> finestra 01/04/2019
– per chi matura i requisiti a partire dal 01/01/2019 –> finestra “trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti” (ES: maturazione requisiti 13/01/2019 ,finestra 01/05/2019…maturazione requisiti 26/04/2019, finestra 01/08/2019 ecc)
nel caso dei lavoratori dipendenti di aziende private, le finestre di pensionamento coincidono con il primo giorno di ciascun mese.

LAVORATORI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:
– per chi ha maturato i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto legge (29/01/2019) —> finestra 01/08/2019
– per chi matura i requisiti dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto in poi —> finestra “trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, e comunque non prima del 01/08” (es: requisiti maturati 22/02/2019 —> finestra 23/08/2019
Nel caso dei dipendenti di pubbliche amministrazioni la finestra può coincidere con qualunque giorno del mese.
La domanda di collocamento a riposo deve comunque essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi
– Per il personale del comparto Scuola ed AFAM, pare confermata la sola finestra del 01/09 (01/11 per AFAM) , con la domanda di cessazione dal servizio che dovrà essere presentata entro il 28/02/2019.

la quota 100 non è requisito applicabile per la richiesta di isopensione o altre uscite anticipate agevolate.

la quota 100 non si applica al personale militare delle forze armate, di polizia, di polizia penitenziaria, VVFF e GdF.

SOSPENSIONE INCREMENTO ASPETTATIVA DI VITA PENSIONI ANTICIPATE:
l’art. 15 del Decreto prevede che a decorrere dal 01/01/2019, per le pensioni liquidate a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonchè della Gestione separata, l’accesso a pensione ANTICIPATA è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva
– di 42 anni e 10 mesi per gli uomini
– di 41 anni e 10 mesi per le donne
la decorrenza del trattamento pensionistico è però previsto “trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti”
In pratica, non vi è l’incremento di 5 mesi che era previsto per il 2019, ma viene introdotta una finestra di uscita dopo tre mesi dalla maturazione del “vecchio” requisito.
Il solo requisito contributivo resterà bloccato, cioè non troverà applicazione l’aumento dell’aspettativa di vita, dal 01/01/2019 al 31/12/2026.
Il primo incremento sarà pertanto previsto dal 01/01/2027.
Coloro che hanno maturato il requisito ridotto di 42 anni e 10 mesi ( 41 e 10 se donne) tra il 01/01/2019 ed il 29//01/2019 potranno accedere a pensione a partire dal 01/04/2019.
NB: tale sospensione dell’incremento dovuto all’aspettativa di vita vale per le sole pensioni anticipate e NON per le pensioni di vecchiaia, per le quale vi è invece l’incremento di 5 mesi.

Al personale scuola ed AFAM si applica sempre l’unica finestra di uscita del 01/09 (o 01/11), con richiesta di cessazione dal servizio da effettuarsi entro il 28/02/2019.

OPZIONE DONNA:

Il nuovo requisito, da aver maturato entro il 31/12/2018 è fissato in:

58 anni di età e 35 di contribuzione per le lavoratrici DIPENDENTI (finestra di 12 mesi dalla maturaz. requisitii)
59 anni di età e 35 di contribuzione per le lavoratrici AUTONOME (finestra di 18 mesi dalla maturazione requisiti)

In pratica, dovrebbero poter accedere al trattamento pensionistico, liquidato con calcolo contributivo, le lavoratrici dipendenti nate entro il 31/12/1960 o le autonome nate entro il 31/12/1959, purchè alla data del 31/12/2018 possano vantare almeno 35 anni di contribuzione (con le consuete esclusioni).

Anche in questo caso, per le lavoratrici del settore scuola / AFAM è prevista finestra unica del 01/09 (o 01/11) e richiesta di cessazione entro il 28/02.

SOSPENSIONE INCREMENTO ASPETTATIVA DI VITA PER LAVORATORI PRECOCI:

anche per i precoci è prevista l’abrogazione dell’incremento dell’aspettativa di vita per il periodo 01/01/2019- 31/12/2026
Allo stesso modo, è prevista l’introduzione di un regime di finestre “trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi”
In previsione dei maggiori oneri, sono state riviste al rialzo le autorizzazioni di spesa previste per gli anni dal 2019 al 2028.

APE SOCIALE:

La misura, che era stata prevista in via sperimentale per il biennio 2017/2018 è stata prorogata sino al 31/12/2019, e le autorizzazioni di spesa riviste.

Non sono state previste finestre o altro.

PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA DIPENDENTI PUBBLICI:

Prorogata, per i contributi fino al 31/12/2014, al 31/12/2021
Attenzione: per la contribuzione docuta per l’anno 2015, da una lettura testuale della legge, il termine pare quello ordinario di 5 anni, quindi 31/12/2020

(salvo cause passate in giudicato e il diritto del lavoratore all’integrale pagamento del trattamento pensionistico)

RISCATTO PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE:

e’ prevista, in via sperimentale per il triennio 2019/2021, per coloro che siano privi di contribuzione ante 01/01/1996 (quindi coloro che si trovano nel sistema contributivo) la facoltà di riscattare, in tutto od in parte, con un limite di 5 anni, i periodi antecedenti l’entrata in vigore del decreto (quindi antecedenti al 29/01/2019) e che siano compresi tra la data del primo e dell’ultimo contributo accreditato, che non siano stati soggetti ad obbligo contributivo e non siano coperti da contribuzione già accreditata.

la domanda può essere presentata dall’assicurato o dai suoi superstiti, l’onere pagato è detraibile nella misura del 50% in 5 rate annuali.

Per i lavoratori privati l’onere può essere sostenuto dal datore di lavoro, destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

in questo caso, sembra prevista per l’impresa la deducibilità dell’onere.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in un massimo di 60 rate mensili, non inferiori a € 30, senza interessi.

se il riscatto porta però ad un immediata liquidazione di prestazione pensionistica, deve essere versato in unica soluzione.

NB: se successivamente al riscatto, a causa dell’accredito di contribuzione diversa l’interessato dovesse acquisire anzianità contributiva precedente il 01/01/1996, si determina l’annullamento d’ufficio della validità del riscatto, con restituzione dei contributi e cancellazione dei periodi.

Infine, viene aggiunta la possibilità , riguardo i riscatti di titoli di studio, per i titoli da valutare nel sistema contributivo, di stabilire l’onere di riscatto nella misura, per ogni anno da riscattare, pari all’imponibile minimo (c.d. “minimale” ) Artigiani / Commercianti dell’anno di presentazione della domanda moltiplicato per l’aliquota di computo del fondo lavoratori dipendenti dell’anno stesso.

NOTABENE: sono commentati gli articoli 14-20 del decreto legge. In un’altra occasione, saranno approfonditi gli articoli dal 21 al 29( coperture finanziarie).

 

(PDF) Inca novità pensioni q 100[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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