PREVIDENZA PUBBLICA: INCERTEZZA SUI BENEFICIARI E I TEMPI DI ATTUAZIONE DELL’APE SOCIAL

[vc_row][vc_column][vc_column_text]a legge di bilancio 2017 ha introdotto 2 nuove modalità per poter usufruire di un’uscita anticipata dal lavoro: l’APE volontaria e l’APE social. Il giudizio della CGIL e della FLC CGIL su questi strumenti rimane critico poichè non risolutivi dei problemi introdotti dalla legge Fornero in materia di flessibilità in uscita.

Per usufruire dell’APE volontaria, i dipendenti pubblici e privati debbono avere 63 anni di età ed essere a 3 anni dalla pensione di vecchiaia. Comunque bisognerà possedere almeno 20 anni di contributi.

Nel caso dell’APE social, i dipendenti dovranno avere sempre 63 anni di età con 30 anni di contributi nel caso di assistenza a parenti invalidi, propria invalidità o disoccupazione, 36 anni nel caso delle docenti e dei docenti della scuola dell’infanzia e degli educatori e delle educatrici dei nidi di infanzia.

Per l’accesso all’APE volontaria le banche e le assicurazioni finanziano un prestito al richiedente, ad un tasso fisso che dovrà essere restituito in 20 anni a partire dal momento dell’effettivo pensionamento.

Nel caso dell’APE social i dipendenti non chiedono un prestito, ma ricevono dall’INPS un importo uguale alla pensione certificata al momento della richiesta, fino ad un importo massimo di 1.500 euro lordi.

Ci saranno 2 finestre per presentare la domanda di accesso all’APE social: la prima scatterà dal 1 maggio e si chiuderà il 30 giugno; la seconda dal 1 luglio al 30 novembre. Per il 2018 il limite per le presentazioni sarà collocato nel mese di marzo.

Per consentire il pensionamento a partire dal prossimo 1 settembre al personale della scuola, che usufruisce di quella sola finestra di uscita, la FLC CGIL chiederà al MIUR la riapertura delle istanze relative alla dimissione dal servizio che dà seguito alle procedure per il pensionamento.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Precedente

Prossimo