Rinnovo CCNL Panificazione e Affini 2019-2022 – FIPPA

CCNL PANIFICAZIONE FIPPA 31-05-22
Il 31 maggio 2022 è stato firmato a Roma, presso la sede di Fippa, alla presenza della
delegazione trattante dei datoriali e delle Segreterie Nazionali di Fai, Flai, Uila le cui delegazioni
trattanti erano collegate da remoto, l’accordo per il rinnovo del contratto nazionale della
panificazione (01/01/2019 – 31/12/2022), che coinvolge circa 80 mila lavoratrici e lavoratori.
Di seguito, i contenuti dell’intesa:
SFERA DI APPLICAZIONE
Vengono chiariti i due tipi di indirizzi produttivo dei panifici, artigiano e industriale. Pertanto,
sono panifici ad indirizzo artigianale quelli qualificabili in forza della Legge 443/1985 mentre
sono da considerare panifici ad indirizzo industriale quelli che dispongono di impianti
automatizzati nei processi di produzione e di cottura.
Le Parti hanno convenuto che la nuova regolamentazione si applicherà dal 31 dicembre 2022.
BILATERALITA’
Oltre aver riorganizzato l’articolo in modo tale da rendere la lettura più chiara e aggiornata, sono
state attribuite all’ Ebipan due ulteriori aree di intervento: il sostegno alle imprese riguardo ai
costi correlati agli obblighi normativi previsti dal D.lgs. 81/2008 (formazione e visite mediche
obbligatorie, predisposizione e aggiornamento DVR, ecc.); attività di prima formazione e
formazione continua e/o
iniziative informative promosse dalle parti stipulanti il presente Ccnl, a favore delle imprese e
dei lavoratori, anche, ove possibile, finalizzate a incrementare le adesioni delle aziende a
Ebipan e Fonsap e ad aumentare la conoscenza delle prestazioni a favore di aziende e
lavoratori iscritti alla bilateralità contrattuale.
RAPPRESENTANZA
Vengono recepiti, per i panifici sopra i 15 dipendenti, i contenuti dell’accordo Fai, Flai e Uila del
12 giugno 2014.
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – Nota a Verbale
Le parti intendono stimolare attività di prevenzione, informazione e formazione, secondo quanto
sancito dal D. Lgs n. 81/08 e, con particolare attenzione ai panifici a indirizzo artigiano, è stata
condivisa la necessità di iniziare un percorso che permetta di incrementare le Rappresentanze
dei Lavoratori sulla Sicurezza Territoriale (RLST).
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Al fine di promuovere e incentivare la tutela della tipicità dei prodotti territoriali della produzione
di pane e prodotti da forno, in via sperimentale i soggetti negoziali territoriali (RSU e/o OOSS
sindacali e OO.SS. datoriali) facenti parte delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL,
potranno favorire e/o stipulare accordi di rete, di distretto o di filiera territoriale. Altresì sono
previste Linee guida per
favorire e sviluppare la contrattazione di secondo livello.
TEMPO DETERMINATO
Oltre ad aggiornamenti normativi rispetto al D.lgs. 81/2015, per le attività stagionali, sono state
individuate le ragioni climatiche collegate alle abitudini di consumo nei periodi caldi e freddi
(periodo estivo: dal 1° giugno al 30 settembre, periodo invernale: dal 1° dicembre al 30 marzo)
e quelli connessi a ricorrenze di eventi e festività rispetto alle attività stagionali (periodo
natalizio: dall’ultima domenica di novembre alla terza domenica di gennaio; periodo pasquale:
dalle due domeniche precedenti a quella successiva alla Pasqua).
Inoltre, è stato previsto che in caso di mancanza delle RSA o RSU in un’azienda, il datore di
lavoro dovrà fornire alle OO.SS. Territoriali l’informativa preventiva su periodi di intensificazione
dell’attività lavorativa.

SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO e APPRENDISTATO
Sono stati apportati aggiornamenti rispetto alla normativa vigente.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Di seguito le novità introdotte per le sole imprese a indirizzo artigianale.
Al fine di assicurare il buon andamento delle attività produttive, anche nei casi di particolare
difficoltà, è stato previsto che il lavoratore potrà essere assegnato, saltuariamente, a mansioni
diverse da quelle inerenti al suo livello, comunque nel rispetto dell’art. 2103 del c.c., e purché
sia adeguatamente formato. Inoltre, ove occorra il lavoratore potrà essere chiamato a svolgere,
solamente in via residuale e per un tempo limitato, anche le mansioni di livello inferiore a quello
di appartenenza, senza che ciò comporti variazioni retributive.
Gruppo A: si prevede che laddove fosse richiesto, i lavoratori ivi inquadrati, sono tenuti al
trasporto e alla consegna dei prodotti all’ingrosso, considerando tale attività come non
prevalente.
Gruppo B: potranno essere adibiti anche all’attività di somministrazione i lavoratori inquadrati
nelle classificazioni B2 (esclusi cassiere e contabile), B3 Super e B3, mentre il personale di cui
alle classificazioni B1 e le figure del cassiere e contabile del B2, potranno essere adibiti alla
medesima attività solo in via residuale e per situazioni di necessità indifferibili.
Il personale B1 (gerente, gestore, direttore) dovrà occuparsi anche dell’osservanza delle
normative di legge in materia di igiene degli alimenti e sicurezza nel luogo di lavoro, così come
il commesso (B2) dovrà provvedere al mantenimento dei requisiti igienico sanitari delle
attrezzature.
Al cassiere (B2) è riconosciuta un’indennità di cassa e maneggio denaro pari al 4% della paga
base nazionale. Infine, rispetto all’aiuto commesso (B3), vi potranno essere fino a tre aiuti
commessi/e per ogni commesso in ogni esercizio di vendita.
GENITORIALITA’
Sono state introdotte novità importanti che riguardano:
– la possibilità, per la lavoratrice madre o il lavoratore padre in condizioni di mono-affidatario, di
prolungare di sei mesi continuativi il periodo di esenzione dal lavoro notturno, a partire dal terzo
anno di vita del proprio figlio;
– per i genitori di figli fino a tre anni d’età, sono previste forme di flessibilità nell’orario di entrata
e uscita, per l’inserimento degli stessi all’asilo nido.
– per le lavoratrici e i lavoratori viene prevista la possibilità, durante la fruizione di periodi di
astensione facoltativa dal lavoro, di ottenere l’anticipazione del TFR nella misura del 30% per
una sola volta.
NOTA A VERBALE STATI EMERGENZIALI
Vista la difficile situazione vissuta in occasione della pandemia da Covid-19, le Parti si
impegnano reciprocamente a riconvocare in via urgente il tavolo contrattuale qualora in futuro
dovessero ricorrere condizioni di eccezionalità emergenziale.
PROTOCOLLO COVID
È stato siglato un protocollo condiviso di regolamentazione e contrasto alla diffusione del Covid
19 nei luoghi di lavoro per poter affrontare situazioni di contagio nelle aziende della
panificazione.

AUMENTO SALARIALE
È stato concordato un aumento contrattuale del + 4,65% % sulla parte artigiana e del + 5,81%
sulla parte industriale.
Nello specifico:
Panifici a indirizzo artigiano: incremento a regime di 69,50 euro al livello A2 che sarà erogato
con le seguenti tranches:
– 40 € dal 1° maggio 2022;
– 29,50 € dal 1° settembre 2022
Panifici a indirizzo industriale: incremento a regime di 97,00 euro al livello 3B che sarà
erogato con le seguenti tranches:
– 60 € dal 1° maggio 2022;
– 37 € dal 1° settembre 2022.
Inoltre, è prevista l’erogazione di “Una Tantum”:
Panifici a indirizzo artigiano: pari a 200 euro lordi, erogata in tre soluzioni, (70 euro a maggio;
70 euro a ottobre; 60 euro a dicembre 2022).
Panifici a indirizzo industriale: pari a 400 euro lordi, erogata in tre soluzioni, (140 euro a maggio;
140 euro a ottobre; 120 euro a dicembre 2022).
Le Segreterie Nazionali di Fai, Flai e Uila esprimono soddisfazione per l’accordo siglato che,
nonostante la lunga trattativa condizionata della pandemia, migliora le tutele e incrementa i
salari dei lavoratori e delle lavoratrici del settore che attendevano da tempo il rinnovo del loro
Ccnl.

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