TUTTO QUELLO CHE SERVE SAPERE SUL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – Emergenza covid 19

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Cos’è il Fondo di Integrazione Salariale?
Il Fondo di Integrazione Salariale (o FIS) è uno strumento di sostegno al reddito, previsto dal
D.Lgs 148/2015 (Jobs Act), riconosciuto ai dipendenti di aziende che mediamente occupano più di
5 dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni
ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati istituiti
Fondi di solidarietà bilaterali. Il FIS prevede due tipi di prestazione: l’assegno ordinario e
l’assegno di solidarietà.
Qual è la differenza tra i due tipi di prestazione?
Quale interessa l’emergenza attuale da Coronavirus?
Il FIS eroga l’assegno di solidarietà in favore dei dipendenti di aziende che occupano mediamente
più di 5 dipendenti, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di
licenziamento collettivo, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato
motivo oggettivo, previo accordo con le organizzazioni sindacali. L’assegno ordinario è invece
rivolto in favore dei dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti,
e vi possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o
sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione
salariale non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro, previo accordo con
le organizzazioni sindacali.
Entrambe le prestazioni hanno, come requisito fondamentale per l’accesso, 90 giorni di
effettivo lavoro presso l’unità produttiva per cui è stata presentata la domanda.
Lo strumento che può essere utilizzato nel periodo di emergenza per il
coronavirus è l’assegno ordinario
Quanto dura? E quanto spetta al lavoratore?
L’assegno ordinario può essere concesso fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un
biennio mobile.
La prestazione è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per
le ore di lavoro non prestate, ma non può in alcun caso superare il massimo erogabile calcolato
e stabilito annualmente.
Per il 2020 la misura massima della prestazione, al netto della riduzione del
5,84%, che rimane a disposizione del fondo, è pari a 939,89 euro per retribuzioni
uguali od inferiori a 2.159,48 euro e pari a 1.129,66 per retribuzioni superiori a
2.159,48 euro.
RICORDIAMO CHE :
 l’importo è soggetto alle aliquote IRPEF e alle detrazioni da lavoro dipendente;
 la contribuzione correlata è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, senza alcuna penalizzazione
per la determinazione della sua misura;
 Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo oggetto della
prestazione non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
 Il Fondo non eroga gli Assegni di Nucleo Familiare (ANF) poiché non previsto dal decreto
istitutivo del Fondo stesso.
Come funziona il FIS a seguito del decreto legge 18/2020
EMERGENZA COVID 19
A seguito dell’approvazione del D.L. 18/2020 le procedure a carico delle aziende per la
presentazione del FIS sono state semplificate, pertanto non sono necessari i 90 giorni di
contribuzione effettiva, l’unico requisito per il lavoratore è quello di essere dipendente alla data del
23 febbraio 2020. Il lavoratore non deve fare nulla. La domanda deve essere presentata all’INPS dal
datore di lavoro, previa consultazione sindacale che può avvenire con modalità semplificate e
consultazione telematica. Anche i termini di presentazione della domanda per l’azienda sono
derogati dal d.l. 18/2020, in quanto la stessa può essere presentata entro la fine del 4° mese
successivo all’inizio della sospensione, inoltre è prevista una durata massima di 9 settimane
(calcolando dal 24/02/2020 è possibile presentare domanda per il periodo che va dal 24/02/2020
fino al 26/04/2020).
Per sapere se la cooperativa, o l’azienda di appartenenza versa la quota FIS è possibile verificarlo
tramite il LUL (busta paga) è infatti prevista una quota a carico del lavoratore indicata come FIS
pari allo 0,21%.
Se il datore di lavoro a fronte dell’emergenza coronavirus chiede di utilizzare ferie o permessi
è sempre opportuno verificare prima se possibile attivare il fondo di integrazione salariale. E’
comunque possibile per il singolo lavoratore chiedere di utilizzare in prima istanza permessi,
ferie, banca ore o straordinari al fine di riconoscere la retribuzione piena.
Con il D.l. 18/2020 sono stati previsti inoltre 15 giorni di congedo retribuito al 50% per i
genitori di figli fino ai 12 anni (possono essere richiesti solo in caso di particolari condizioni
familiari).
PER INFORMAZIONI CONTATTATECI AL NUMERO 031/239321 OPPURE VIA MAIL:
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