Elezioni Europee e Amministrative 8 e 9 giugno 2024

Di seguito il funzionamento dei permessi elettorali per le lavoratrici/lavoratori dipendenti impegnate/i nelle operazioni elettorali:
I lavoratori/lavoratrici dipendenti che svolgeranno attività elettorale durante le elezioni europee e amministrative, dell’8 e 9 giugno 2024, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. Al datore di lavoro spetta invece il compito di gestire le assenze come se il lavoratore avesse normalmente prestato la sua attività lavorativa. In particolare, per stabilire quali sono i giorni di riposo ai quali ha diritto il lavoratore/la lavoratrice, bisogna fare riferimento alla distribuzione dell’orario svolto in azienda
settimanalmente.
Regole per l’attività dei lavoratori/lavoratrici ai seggi
Le operazioni di voto per le consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo, per alcuni Consigli regionali e per le Elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario, si svolgeranno nelle giornate di sabato 8 giugno dalle 15:00 alle 23:00 e di domenica 9 giugno dalle 7:00 alle 23:00; mentre le fasi preparatorie e di costituzione del seggio inizieranno nella mattina del sabato. Le operazioni di scrutinio per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia inizieranno domenica 9 giugno appena concluse le operazioni di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione elettorale mentre lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio lunedì 10 giugno alle ore 14:00.
I lavoratori/lavoratrici coinvolti nelle predette operazioni elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni di voto e di scrutinio. Il periodo di assenza dal lavoro è garantito dalla legge per permettere ai cittadini di partecipare attivamente al processo democratico senza subire penalizzazioni sul posto di lavoro e i giorni di assenza sono
considerati, a tutti gli effetti, giornate lavorative (art. 119, comma 2). A riguardo, la legge n. 69/1992 di interpretazione autentica, ha precisato che il comma 2 della normativa precedente deve essere interpretato nel senso che i lavoratori di cui al comma 1, ossia quelli a tempo determinato e indeterminato impegnati a svolgere funzioni elettorali presso i seggi, hanno diritto
a:
– specifiche quote retributive in aggiunta alla loro ordinaria retribuzione mensile, quale compensazione economica per i giorni in cui prestano servizio elettorale;
– riposi compensativi alternativi al pagamento aggiuntivo, in relazione ai giorni festivi o non lavorativi che cadono durante il periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
La norma è finalizzata ad assicurare ai lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali un adeguato riconoscimento, sia dal punto di vista economico che dei riposi.
Funzioni elettorali:
– Scrutatori/scrutatrici
– Presidente di seggio
– Segretari
– Rappresentanti di partito, di lista o di gruppo
– Rappresentanti dei promotori di referendum
– Lavoratori/lavoratrici impegnati a vario titolo (es. vigilanza)
Trattandosi di un diritto garantito ai lavoratori/lavoratrici, il datore di lavoro non può, in nessun caso, impedire ai propri dipendenti di adempiere a tale compito.
Diritti e doveri del lavoratore/della lavoratrice
Prima dello svolgimento delle operazioni elettorali il lavoratore/la lavoratrice dipendente nominato presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista/gruppo è tenuto ad avvisare il proprio datore di lavoro della sua partecipazione ai lavori nel seggio assegnato.
Tale comunicazione può essere effettuata anche verbalmente; tuttavia, sebbene la legge non lo imponga, è sempre consigliabile ricorrere alla forma scritta.
Concluse le votazioni ed il relativo scrutinio, il lavoratore/la lavoratrice è tenuto a consegnare al datore di lavoro un attestato da cui risulti l’indicazione dei giorni (e delle ore) trascorsi al seggio.
Tale attestato deve essere firmato dal Presidente del seggio presso cui il lavoratore/la lavoratrice è stato chiamato ad adempiere alle funzioni elettorali.
La documentazione da produrre al rientro in azienda può differire a seconda del ruolo svolto dal
lavoratore:
– per scrutatori/scrutatrici e segretari è richiesta la nomina del Comune o del presidente di seggio se non consegnata in precedenza, e la dichiarazione successiva a cura del presidente che attesti la presenza al seggio con indicazione dell’orario di inizio e fine delle operazioni alle urne;
– per i presidenti di seggio è richiesto il decreto di nomina e una dichiarazione (vistata dal vicepresidente) che comprovi giorno e ora di inizio e fine delle operazioni presso il seggio;
– ai rappresentanti di lista si chiede il certificato, firmato dal presidente e vistato dal vicepresidente di seggio che attesti lo svolgimento dell’incarico ricevuto dalla lista e recante l’orario di inizio e fine presenza al seggio.
Adempimenti del datore di lavoro
I giorni lavorativi passati al seggio elettorale sono considerati come giorni lavorati agli effetti giustificativi dell’assenza e anche retributivi, come se il lavoratore/lavoratrice avesse normalmente prestato la sua attività lavorativa. Diversamente, i giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio nel caso della settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione ordinaria.
Per stabilire a quali giorni di riposo ha diritto il lavoratore/lavoratrice, occorre individuare l’orario svolto in azienda:
– se il lavoratore/lavoratrice ha un orario di lavoro distribuito su cinque giorni alla settimana e il lavoro al seggio si è svolto dal sabato al lunedì, egli avrà diritto ad assentarsi dal lavoro per riposo, anche nelle giornate di martedì e mercoledì per compensare il lavoro svolto nelle giornate di sabato e domenica (salvo diversi accordi);
– se il lavoratore/lavoratrice ha un orario di lavoro distribuito su sei giorni a settimana, avrà diritto ad assentarsi per riposo nella sola giornata di martedì, considerando che ha effettuato mancato riposo nella sola domenica.
Qualora le operazioni si prolunghino anche solo per qualche ora dopo la mezzanotte tra la domenica e il lunedì o nelle prime ore del martedì, i giorni di riposo saranno prorogati di un giorno.
In sostanza per i giorni “lavorativi” coincidenti con l’orario di lavoro trascorsi al seggio, spetta la normale retribuzione pari generalmente ad 1/26, come se il lavoratore avesse lavorato in azienda, senza detrarre alcuna giornata.
Anche nel caso in cui l’attività espletata al seggio elettorale abbia occupato parte della giornata, il compenso o il riposo sarà valutato come giornata intera pari a 1/26 o altro divisore contrattuale (in tal senso le pronunce della Cassazione 19 settembre 2001 n. 11830 e 12 giugno 2002, n. 8400). Per le giornate non lavorative o festive spetta, alternativamente, una quota aggiuntiva di retribuzione giornaliera oppure il diritto ad un riposo compensativo retribuito.
A tale proposito ricordiamo che, quando le operazioni si prolungano anche solo per qualche ora dopo la mezzanotte tra domenica e lunedì, ovvero nelle prime ore del martedì, tali giornate saranno da considerare come interamente passate al seggio, per cui il datore di lavoro non potrà esigere la prestazione lavorativa nell’arco della medesima giornata, neppure quando l’orario risulti in teoria compatibile con l’impegno elettorale (es. termine delle operazioni elettorali al mattino e prestazione lavorativa richiesta nel pomeriggio).
Con particolare riguardo ai riposi, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 452/1991, ha stabilito che il lavoratore/la lavoratrice ha diritto al recupero delle giornate festive o non lavorative (ad esempio il sabato, nel caso di orario di lavoro distribuito dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo a esse”.
In sintesi:

Orario settimanale su 5 giorni (da lunedì a venerdì): per le giornate di presenza al seggio di Sabato, domenica e  lunedì i riposi compensativi sono 2.

Orario settimanale su 6 giorni (da lunedì a sabato): per le giornate di presenza al seggio di Sabato, domenica e  lunedì il riposo compensativo è 1.

La normativa di riferimento non precisa le modalità di scelta; pertanto, spetta alle parti accordarsi per l’eventuale riposo compensativo da fruire nelle giornate immediatamente successive, salvo diversa pattuizione.

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