guida minima all’utilizzo della malattia IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE

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Cosa fare in caso di malattia
In caso di assenza per malattia il lavoratore deve tempestivamente comunicare la propria condizione al datore di lavoro.
E’ quindi necessario prendere contatto con il proprio medico curante o con il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) per la redazione del certificato di malattia e per la trasmissione telematica dello stesso all’INPS.
ATTENZIONE! Prima dell’invio del certificato il lavoratore deve verificare che le informazioni anagrafiche e l’indirizzo di reperibilità indicati sullo stesso siano corretti. Eventuali errori anagrafici che comportino l’impossibilità di effettuare la visita medica di controllo verranno imputati al lavoratore.
Una volta trasmesso il certificato medico il lavoratore dovrà comunicare al proprio datore di lavoro il numero di protocollo della trasmissione.
Se per qualsiasi ragione il medico non riuscisse a trasmettere telematicamente il certificato medico, lo stesso dovrà essere consegnato in copia cartacea all’INPS entro 24 ore, anche con raccomandata A.R.

Come modificare l’indirizzo di reperibilità
Qualora durante il decorso della malattia fosse necessario modificare il proprio indirizzo di reperibilità sarà necessario comunicarlo preventivamente all’INPS.
A tal proposito l’INPS ha attivato sul proprio sito web il servizio telematico “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” utilizzabile accedendo con il proprio SPID, con la CIE (carta di identità elettronica) o con la CNS (carta nazionale dei servizi).
In alternativa è possibile utilizzare per l’INPS di Como l’email medicolegale.como@inps.it

Visite mediche di controllo
Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’INPS o su richiesta dei datori di lavoro.
Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico e devono essere rispettate tutti i giorni, anche quelli festivi.
I lavoratori privati sono tenuti ad essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19.
I lavoratori pubblici, invece, nelle fasce 9-13 e 15-18.

Se il lavoratore è costretto ad assentarsi durante le fasce di reperibilità (anche ad esempio per recarsi dal proprio medico curante) deve inderogabilmente avvisare in anticipo il datore di lavoro e l’INPS, pena una sanzione in caso di assenza a visita fiscale domiciliare.
Per l’INPS di Como si può utilizzare l’email medicolegale.como@inps.it

Assenza alla visita medica di controllo
L’assenza alla visita domiciliare di controllo senza aver preventivamente avvisato il datore di lavoro e l’INPS, configura una duplice violazione: una violazione amministrativa legata all’obbligo di reperibilità nelle fasce sopra evidenziate e una violazione “sanitaria” inerente la verifica dello stato di salute.
Per la verifica dello stato di salute il medico che effettua un controllo è tenuto a lasciare nella cassetta della posta un avviso di convocazione presso il Centro medico legale INPS. Occorrerà quindi che il lavoratore si rechi alla visita e dimostri il proprio stato di salute.
Rispetto invece alla violazione amministrativa il lavoratore verrà invitato dall’INPS a fornire una giustificazione valida dell’assenza alla visita, pena una sanzione consistente nella riduzione dell’indennizzo economico che verrà applicato dal datore di lavoro in busta paga.
Solo nel caso in cui il lavoratore riesca a dimostrare che la sua assenza è da ricondursi ad urgenza oggettiva (es. Pronto soccorso) è ragionevole opporsi al provvedimento sanzionatorio dell’INPS con l’assistenza del Patronato INCA della CGIL.
Le visite presso il proprio medico curante o presso il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) non preventivamente comunicate o per recarsi in farmacia ad acquistare farmaci, non sono genericamente considerate valide a giustificare l’assenza dal proprio domicilio di reperibilità.
Non sono sanzionabili i periodi di ricovero ospedaliero, o già accertati da precedente visita di controllo.
L’assenza alla visita medica di controllo potrebbe altresì produrre effetti anche sul rapporto di lavoro, provocando anche azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

Per info contatta la tua sede CGIL di riferimento.

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