TUTTO QUESLLO CHE SERVE SAPERE SUL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Cos’è il Fondo di Integrazione Salariale?

Il Fondo di Integrazione Salariale (o FIS) è uno strumento di sostegno al reddito, previsto dal
D.Lgs 148/2015 (Jobs Act), riconosciuto ai dipendenti di aziende che mediamente occupano più
di 5 dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni
ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati istituiti
Fondi di solidarietà bilaterali. Il FIS prevede due tipi di prestazione: l’assegno ordinario e
l’assegno di solidarietà.

Qual è la differenza tra i due tipi di prestazione?
Quale interessa l’emergenza attuale da Coronavirus?

Il FIS eroga l’assegno di solidarietà in favore dei dipendenti di aziende che occupano
mediamente più di 5 dipendenti, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso
della procedura di licenziamento collettivo, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali
per giustificato motivo oggettivo, previo accordo con le organizzazioni sindacali. L’assegno
ordinario è invece rivolto in favore dei dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente
più di 15 dipendenti, e vi possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione
dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa
in materia d’integrazione salariale non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore

di lavoro, previo accordo con le organizzazioni sindacali.

Entrambe le prestazioni hanno, come requisito fondamentale per l’accesso, 90 giorni di
effettivo lavoro presso l’unità produttiva per cui è stata presentata la domanda.
Lo strumento che può essere utilizzato nel periodo di emergenza per il

coronavirus è l’assegno ordinario
Quanto dura? E quanto spetta al lavoratore?

L’assegno ordinario può essere concesso fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un
biennio mobile.
La prestazione è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore
per le ore di lavoro non prestate, ma non può in alcun caso superare il massimo erogabile
calcolato e stabilito annualmente.
Per il 2020 la misura massima della prestazione, al netto della riduzione del
5,84%, che rimane a disposizione del fondo, è pari a 939,89 euro per
retribuzioni uguali od inferiori a 2.159,48 euro e pari a 1.129,66 per
retribuzioni superiori a 2.159,48 euro.
RICORDIAMO CHE :
• l’importo è soggetto alle aliquote IRPEF e alle detrazioni da lavoro dipendente;
• la contribuzione correlata è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, senza alcuna
penalizzazione per la determinazione della sua misura;
• Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo oggetto

della prestazione non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
• Il Fondo non eroga gli Assegni di Nucleo Familiare (ANF) poiché non previsto dal decreto
istitutivo del Fondo stesso.
Chi presenta la domanda? In che tempi? Cosa deve fare il lavoratore?
Il lavoratore non deve fare nulla. La domanda deve essere presentata all’INPS dal datore di
lavoro
secondo i seguenti termini:
• la domanda deve essere presentata entro sette giorni dalla data dell’accordo
sindacale;
• la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, pena lo slittamento del termine di
decorrenza della prestazione.
Per sapere se la cooperativa, o l’azienda di appartenenza versa la quota FIS è possibile
verificarlo tramite il LUL (busta paga) è infatti prevista una quota a carico del lavoratore indicata
come FIS pari allo 0,35 % del salario.
Se il datore di lavoro a fronte dell’emergenza coronavirus chiede di utilizzare ferie o
permessi è sempre opportuno verificare prima se possibile attivare il fondo di
integrazione salariale.

La Segreteria FP CGIL[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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